ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE

L'art. 270, c.p. punisce "chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato (comma I)"; la pena prevista è la reclusione da 5 a 10 anni, tuttavia, chi si limita a partecipare alle associazioni sovversive è soggetto alla pena della reclusione da 1 a 3 anni (comma II), mentre "le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento" (comma III).