Art. 290 Codice Penale. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.

290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. (1)

Chiunque pubblicamente [c.p. 266] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste [Cost. 55], ovvero il Governo [Cost. 92], o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario [Cost. 104], è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (2).

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione [c.p. 302, 311, 312; c.p.m.p. 81] (3).

-----------------------

(1) Vedi l'art. 4-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e gli artt. 2 e 6, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

(2) Comma così modificato dall'art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

(3) Articolo così sostituito prima dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317, di modifica al codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato, e poi dall'art. 1, L. 30 luglio 1957, n. 655, di modifica alle norme riguardanti i delitti di attentato e vilipendio degli organi costituzionali. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24-30 gennaio 1974, n. 20 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1974, n. 35), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'ordine giudiziario e delle forze armate dello Stato, in riferimento agli artt. 4, primo comma, 21, primo comma, e 25, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 8-16 marzo 1983, n. 57 (Gazz. Uff. 23 marzo 1983, n. 81), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.

Competenza: Tribunale monocratico

Procedibilità: autorizzazione dell'Assemblea vilipesa e del Ministro della Gisutizia

Arresto: non consentito

Fermo: non consentito

Citazione: diretta a giudizio

Natura giuridica: reato comune, di pericolo, di evento, a forma libera

Elemento soggettivo: dolo generico

Tentativo: configurabile 

Oggetto giuridico: personalità interna dello Stato