Art. 589 Codice Penale. Omicidio colposo.

589. Omicidio colposo. (1)

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (2).

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. (8)

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (3)](4).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235] (5) (6) (7).

____________

(1) Sull'obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, vedi la L. 11 gennaio 1986, n. 3 e il D.M. 19 ottobre 1987, n. 438 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1987, n. 253).

(2) Comma sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e modificato dal numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. c), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell'art. 157 del codice penale. Vedi l'art. 52, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il testo del presente comma in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata legge n. 41/2016 era il seguente:

«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.».

Il testo del presente comma prima delle modifiche disposte dalla suddetta legge di conversione n. 125 del 2008 era il seguente:

«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.».

Il testo del presente comma in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.L. n. 92 del 2008 era il seguente:

«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.».

Il testo del presente comma in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 102 del 2006 era il seguente:

«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.».

(3) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.

(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 3, lett. d), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

(5) Comma così modificato dal numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell'art. 157 del codice penale.

Il testo del presente comma in vigore prima della suddetta modifica era il seguente:

«Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.».

(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 maggio 1966, n. 296. Vedi l'art. 81, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Vedi, anche, l'art. 2, L. 3 agosto 2007, n. 123 e l'art. 25-septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dall'art. 9 della citata legge n. 123 del 2007. La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 novembre 1973, n. 166 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1973, n. 314), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, nella parte in cui consente che, nella valutazione della colpa professionale, il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare, in riferimento all'art. 3 Cost. La stessa Corte, con sentenza 2-8 maggio 1974, n. 124 (Gazz. Uff. 15 maggio 1974, n. 126), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del secondo comma del presente articolo, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.; con sentenza 14-19 gennaio 1987, n. 7 (Gazz. Uff. 28 gennaio 1987, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in relazione agli artt. 3, 29 e 30 Cost.; con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 414 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in relazione all'art. 4, L. 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico) e degli artt. 1 e 2, secondo comma, L. 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost.

(7) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(8) Comma inserito dall'art. 12, comma 2, l. 11 gennaio 2018, n. 3.

DOMANDE E RISPOSTE

  • Cosa si intende per comportamento abnorme del lavoratore in tema di responsabilità penale del datore di lavoro per infortuni sul luogo di lavoro?

In tema di responsabilità penale del datore di lavoro per gli infortuni subiti dai lavoratori sul luogo di lavoro, il compimento da parte del lavoratore di una operazione che, seppur inutile o imprudente, non risulti comunque eccentrica rispetto alle mansioni a lui assegnate nel ciclo produttivo e per la quale sono previste dalla legge misure antinfortunistiche non integra un comportamento abnorme del lavoratore, idoneo cioè a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore e l'evento lesivo subito dal lavoratore. Ciò posto, nel caso di specie, è stato escluso qualsiasi comportamento anomalo posto in essere dal lavoratore, il quale si era ferito mortalmente in seguito all'utilizzo di un minitrasporter in cattivo stato di manutenzione. La cattiva tenuta del mezzo, unitamente alla mancanza di una adeguata informazione e formazione sul corretto utilizzo dello stesso, sono state ritenute la causa della morte del lavoratore. Corte Appello Palermo 11 febbraio 2016 n. 544

  • L'elemento soggettivo del reato, in tema di omicidio colposo, richiede che l'evento sia solo prevedibile oppure anche evitabile?

In tema di omicidio colposo, l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine, cosiddetto comportamento alternativo lecito, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato.  Cass. pen. 11 febbraio 2016 n. 7783

  • In tema di infortuni sul lavoro è la prevedibilità del rischio che determina l'esigibilità della condotta?

Nel settore degli infortuni sul lavoro, posto che l'osservanza delle misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro è finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore, la responsabilità del primo viene meno solo se la condotta pretesa non era esigibile, in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare. E', dunque, la prevedibilità del rischio che determina l'esigibilità di una condotta atta a prevenirlo e di conseguenza, in caso di omissione, la responsabilità. Trib. Pisa 19 gennaio 2016 n. 891

  • In tema di omicidio colposo per violazione delle norme sulla circolazione stradale la presenza di pedoni impone rallentamento?

In tema di omicidio colposo conseguente a violazione delle norme sulla circolazione stradale, la semplice presenza dei pedoni in prossimità dell'attraversamento pedonale impone al conducente di un'autovettura di dar loro la precedenza rallentando e all'occorrenza fermandosi, sia per quanto prescritto dal CdS, sia per la generale regola di prudenza che rende assolutamente prevedibile l'eventualità che una persona che si trova in corrispondenza delle strisce pedonali le attraversi, con conseguente obbligo del conducente di non procedere prima di aver accertato tale eventualità.  Trib. Firenze 18 gennaio 2016 n. 34

  • Nella colpa medica il sanitario è responsabile per omesso approfondimento delle condizioni cliniche dell'assistito?

In tema di colpa medica - in considerazione della posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente con l'instaurazione della relazione terapeutica - il sanitario che, avendo in cura il paziente per stati di ansia o sindrome depressiva, in presenza di apprezzabili indici significativi di un atteggiamento di negazione di patologie di diversa natura, ometta di approfondire le condizioni cliniche generali dell'assistito e di assumere le necessarie iniziative per indurlo alla cura di tale patologia, è responsabile per le prevedibili conseguenze lesive derivate dalla patologia medesima.  Cass. pen. 7 gennaio 2016 n. 1846

  • Il medico componente dell'equipe chirurgica ha l'obbligo di manifestare il proprio dissenso?

In tema di colpa medica, il medico componente della équipe chirurgica in posizione di secondo operatore che non condivide le scelte del primario adottate nel corso dell'intervento operatorio, ha l'obbligo, per esimersi da responsabilità, di manifestare espressamente il proprio dissenso, senza che tuttavia siano necessarie particolari forme di esternazione dello stesso.  Cass. pen. 29 settembre 2015 n. 43828

  • Per il riconoscimento della cooperazione nel reato colposo è necessaria la consapevolezza della natura colposa dll'altrui condotta?

Ai fini del riconoscimento della cooperazione nel reato colposo non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, né la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza del coinvolgimento di altri soggetti in una determinata attività, fermo restando che la condotta cooperativa dell'agente deve, in ogni caso, fornire un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento, non voluto da parte dei soggetti tenuti al rispetto delle norme cautelari. Cass. pen. 25 agosto 2015 n. 41158

LA GIURIPSRUDENZA

  • In tema di responsabilità del sanitario per condotte omissive in fase diagnostica, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità, occorre far ricorso ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico, al fine di accertare, dando per verificato il comportamento invece omesso, se quest'ultimo avrebbe, con un alto grado di probabilità logica, impedito o significativamente ritardato il verificarsi dell'evento o comunque ridotto l'intensità lesiva dello stesso. Cass. pen. 25 agosto 2015 n. 41158
  • Per poter attribuire incidenza causale alla condotta omissiva colposa posta in essere dal personale medico-sanitario, si deve prima procedere all’accertamento delle concrete modalità di verificazione dell’evento "hic et nunc" realizzatosi e, successivamente, al giudizio circa l’efficacia salvifica dell’azione doverosa omessa. Cass. pen. 23 giugno 2015 n. 30350
  • In tema di colpa, la necessaria "prevedibilità" ex ante dell'evento non può ovviamente riguardare la configurazione dello "specifico" fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma, per converso, essa, onde non pervenire a eccessive generalizzazioni dell'evento prevedibile che finirebbero con lo svuotare il significato e il ruolo selettivo di tale requisito, deve mantenere un certo grado di "categorialità", nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo, tenendo conto del principio in forza del quale il giudizio di prevedibilità altro non è che il giudizio circa la possibilità di previsione di eventi simili e, dunque, di eventi che hanno in comune con il risultato concreto prodottosi determinate caratteristiche  Cass. pen. 8 maggio 2015 n. 34296
  • La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.  Cass. pen. 6 maggio 2015 n. 24462