D.Lgs. 16 aprile 2012 n. 45. Avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attivitą degli istituti di moneta elettronica. G.U. n. 99 del 28 aprile 2012.
DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 45. Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.86.
Entrata in vigore del provvedimento: 13 maggio 2012
Art. 1
Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica
1. All'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, il numero 4) e' sostituito dal seguente: " 4)
prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1,
comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11.".
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, la lettera h-ter) e' sostituita dalla seguente:
"h-ter) 'moneta elettronica': il valore monetario memorizzato
elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica,
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia
emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e
giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta
elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti
dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di
pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.".
3. Il Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
"Titolo V-BIS
MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
Art. 114-bis
Emissione di moneta elettronica
1. L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e
agli istituti di moneta elettronica.
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle
disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le
banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati
comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,
nonche' Poste Italiane.
3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o
qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta
elettronica.
Art. 114-ter
Rimborso della moneta elettronica
1. L'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del
detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore
nominale, secondo le modalita' e le condizioni indicate nel contratto
di emissione in conformita' dell'articolo 126-novies. Il diritto al
rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui
all'articolo 2946 del codice civile.
2. Il detentore puo' chiedere il rimborso:
a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
b) alla scadenza del contratto o successivamente:
1) per il valore monetario totale della moneta elettronica
detenuta;
2) nella misura richiesta, se l'emittente e' un istituto di
moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114-quinquies,
comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono
essere impiegati per finalita' diverse dall'utilizzo di moneta
elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come
moneta elettronica.
3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in
pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con
l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro
spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.
Art. 114-quater
Istituti di moneta elettronica
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di
moneta elettronica autorizzati in Italia e le relative succursali
nonche' le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica
con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in
moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente; per la
distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono
avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative attivita'
accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessita' di
apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi
all'emissione di moneta elettronica.
Art. 114-quinquies
Autorizzazione e operativita' transfrontaliera
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica
quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di
societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale
e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo
statuto;
e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli
esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti
ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami
che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei
pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i
casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto
autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica
soggetti che esercitino anche altre attivita' imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del
possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;
b) per l'attivita' di emissione di moneta elettronica, la
prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita'
accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato
con le modalita' e agli effetti stabiliti dagli articoli
114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del
patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26,
limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'.
5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di cui al
comma 4 rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto
di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la
Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che
svolga esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali,
nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro
Stato comunitario, che intendono operare in Italia, possono operare
nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali
dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita'
competente dello Stato di appartenenza.
8. L'emissione di moneta elettronica da parte di un istituto di
moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario e'
subordinata all'apertura di una succursale in Italia autorizzata
dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed
f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari
esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 114-quinquies.1
Forme di tutela e patrimonio destinato
1. Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun
cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite
dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per
l'emissione di moneta elettronica.
2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle
modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che
costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello
dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto non
sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica
o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori
dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono
depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli
istituti di moneta elettronica sono ammesse nel limite di quanto
registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per
l'emissione di moneta elettronica sono depositate presso terzi non
operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati
dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione
coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori
di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla
restituzione di strumenti finanziari.
4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte degli
istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-duodecies.
5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre
attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta
elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati
ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, costituiscono un
patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la
prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita'
accessorie e strumentali. A tale patrimonio destinato si applica
l'articolo 114-terdecies, anche con riferimento all'emissione di
moneta elettronica.
Art. 114-quinquies.2
Vigilanza
1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia,
con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi
trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti
dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale,
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli
istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli
stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli
istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e
proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi
collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi
competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera
b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la
restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, il
divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura
societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio
nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti
di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono
esternalizzate attivita' e richiedere a essi l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia
notifica all'autorita' competente dello Stato comunitario ospitante
l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo
nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o
dei soggetti a cui sono esternalizzate attivita' ovvero richiede alle
autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare
tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver
informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite
persone da esse incaricate, gli istituti di moneta elettronica
comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate
attivita' che operano nel territorio della Repubblica. Se le
autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca
d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano
anche altre attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di
moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento,
autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca
d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente
articolo sull'attivita' di emissione di moneta elettronica,
prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita' connesse e
strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della
gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato.
Art. 114-quinquies.3
Rinvio
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonche' nel Titolo VI. Agli emittenti
che agiscono in veste di pubblica autorita' si applicano solo gli
articoli 114-ter e 126-novies nonche', relativamente a queste
disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11, e successive modificazioni.
2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attivita'
imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla
prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresi' gli
articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Art. 114-quinquies.4
Deroghe
1. La Banca d'Italia puo' esentare gli istituti di moneta
elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente
titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le attivita' complessive generano una moneta elettronica media
in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca
d'Italia in base al piano aziendale dell'istituto di moneta
elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro;
b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nell'istituto di moneta elettronica non hanno subito
condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o
altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti di avvaloramento degli
strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma
1.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui
al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di
cui al comma 1 nonche' le modalita' con le quali devono essere
comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a).
5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
possono prestare servizi di pagamento soltanto ove ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 114-sexiesdecies.".
4. All'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in
veste di pubblica autorita', emettono moneta elettronica, si applica
soltanto l'articolo 126-novies.".
5. Dopo l'articolo 126-octies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente:
"Art. 126-novies
Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica
1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall'articolo
114-ter puo' essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata
e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente, solo se
previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:
a) il rimborso e' chiesto prima della scadenza del contratto;
b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima
della sua scadenza;
c) il rimborso e' chiesto piu' di un anno dopo la data di
scadenza del contratto.
2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in
pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con
l'emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro
spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.
3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima
che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta, le
informazioni relative alle modalita' e alle condizioni del rimborso,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4. Il contratto tra l'emittente e il detentore di moneta
elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalita' e le
condizioni del rimborso.".
Art. 2
Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE
1. Il comma 1-bis dell'articolo 59 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari
finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento
a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo
114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare
solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati
ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel
rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.".
3. All'articolo 131-bis dopo le parole: "Chiunque emette moneta
elettronica" sono inserite le seguenti: "in violazione della riserva
prevista dall'articolo 114-bis".
4. All'articolo 131-ter dopo le parole: "Chiunque presta servizi di
pagamento" sono inserite le seguenti: " in violazione della riserva
prevista dall'articolo 114-sexies".
5. All'articolo 144, comma 1, le parole: "114-quater, 114-octies,"
sono sostituite dalle seguenti: "114-quinquies.1, 114-quinquies.2,
114-quinquies.3, in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3,
114-octies, 114-undecies in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3,".
6. All'articolo 144, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in
relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in
relazione all'articolo 52, e 114-undecies, in relazione all'articolo
52, si applica la sanzione prevista dal comma 1.".
7. All'articolo 144, comma 3, le parole: "e 126-quater" sono
sostituite dalle seguenti: ", 126-quater e 126-novies, comma 3".
8. All'articolo 144, comma 5, le parole: "della banca o
dell'intermediario finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "del
soggetto vigilato".
Art. 3
Modifiche ad altri testi legislativi necessarie per il recepimento
della direttiva 2009/110/CE
1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2,
lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non e'
ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non
ecceda 250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo e'
ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale
trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un
importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore
nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 11 della direttiva
2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000
euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali
il limite di 250 euro di cui alla presente lettera e' aumentato a 500
euro.".
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Gli istituti di moneta elettronica iscritti prima del 30 aprile
2011 all'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono proseguire la propria
attivita' fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione del presente decreto secondo le
previgenti disposizioni legislative e regolamentari; decorso tale
termine cessano l'attivita', a meno che non siano stati iscritti
ovvero siano in corso di iscrizione, ai sensi del comma 2, nell'albo
di cui all'articolo 114-quater, introdotto nel decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente
decreto.
2. La Banca d'Italia iscrive nell'albo di cui all'articolo
114-quater, introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dal presente decreto, gli istituti di moneta elettronica che:
a) risultano iscritti prima del 30 aprile 2011 nell'albo di cui
al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
b) presentino alla Banca d'Italia entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del
presente decreto un'apposita relazione da cui risulti il rispetto
delle previsioni di cui all'articolo 114-quinquies.1 introdotto nel
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma
3, del presente decreto e un programma di attivita' redatto in
conformita' alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.
3. In deroga al comma 1, gli istituti di moneta elettronica,
iscritti prima del 30 aprile 2011 all'albo di cui al previgente
articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che beneficino della deroga prevista dal previgente articolo
114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
possono proseguire l'attivita' fino al 30 aprile 2012 ovvero, se
posteriore, fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione del presente decreto, secondo le
previgenti disposizioni legislative e regolamentari. Decorso tale
termine cessano la propria attivita', a meno che non siano stati
iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-quater, introdotto nel
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1,comma
3, del presente decreto, ovvero sia in corso un procedimento di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-quinquies introdotto nel
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma
3, del presente decreto, anche al fine di avvalersi della deroga
prevista dall'articolo 114-quinquies.4 introdotto nel decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del
presente decreto.
4. Gli istituti di moneta elettronica iscritti dopo il 30 aprile
2011 all'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, presentano entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione del presente decreto istanza di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 114-quinquies introdotto nel decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente
decreto; l'istanza e' corredata della sola documentazione necessaria
ad attestare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo
114-quinquies.1 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto nonche', ove
intendano avvalersi della deroga prevista dall'articolo
114-quinquies.4 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, di quella
attestante la sussistenza dei requisiti per l'esenzione prevista dal
medesimo articolo. In difetto dei requisiti, o in caso di mancata
presentazione dell'istanza di autorizzazione, essi possono proseguire
la propria attivita' fino a sessanta giorni dopo la data di entrata
in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto
secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari;
decorso tale termine cessano l'attivita', a meno che non sia in corso
il procedimento di autorizzazione.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 per gli
istituti di moneta elettronica che possono continuare ad operare
secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari, e'
abrogata ma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di attuazione, la delibera CICR del 4 marzo
2003 recante attuazione del Titolo V-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, concernente gli istituti di moneta
elettronica (Imel): disciplina in materia di partecipazioni al
capitale degli Imel, vigilanza regolamentare, controlli sulle
succursali in Italia di Imel comunitari.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2012
Email: [email protected]