D.Lgs. 16 aprile 2012 n. 46. Abrogazione direttive relative alla metrologia. G.U. n. 99 del 28 aprile 2012.



 DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 46. Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia.

Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012  - Suppl. Ordinario n.86.

 Entrata in vigore del provvedimento: 13 maggio 2012
 
Art. 1 
Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate 
  
  1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  1,  il
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,  n.  867,  di
attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura  delle
cisterne di natanti, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  2,  ed
all'articolo 3, sono abrogati a decorrere  dal  1°  dicembre  2015  i
seguenti decreti: 
  a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  799,
di attuazione della direttiva 71/347/CEE  relativa  alle  misurazioni
del peso ettolitrico dei cereali; 
  b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.  854,
di attuazione della direttiva  75/33/CEE  relativa  ai  contatori  di
acqua fredda, per la parte che non e' gia' abrogata dall'articolo 21,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
  c) decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre  1982,  n.
874,  di  attuazione  della  direttiva   76/765/CEE   relativa   agli
alcolometri e densimetri per alcole; 
  d) decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre  1982,  n.
875, di attuazione della direttiva 76/766/CEE  relativa  alle  tavole
alcolometriche; 
  e) decreto  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della  direttiva
86/217/CEE relativa ai manometri per  pneumatici  degli  autoveicoli,
con conseguente cessazione a decorrere dal  1°  dicembre  2015  degli
effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva  ai
sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  3,  ed
all'articolo 3, sono abrogati a decorrere  dal  1°  dicembre  2015  i
seguenti decreti legislativi: 
  a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  800,
di  attuazione  della   direttiva   71/317/CEE   relativa   ai   pesi
parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai  pesi
cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi; 
  b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.  801,
di attuazione della direttiva 74/148/CEE relativa ai pesi da 1  mg  a
50 kg di precisione superiore alla precisione media. 
  
Art. 2 
Disposizioni transitorie 
  
  1. Le verifiche prime CE effettuate e i certificati  di  stazzatura
CE rilasciati a norma del decreto del Presidente della Repubblica  23
agosto 1982, n. 867, rimangono validi. 
  2. Rimangono validi le approvazioni CE del modello e i  certificati
di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015  a
norma dei seguenti decreti: 
  a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799; 
  b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854; 
  c) decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre  1982,  n.
874; 
  d) decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre  1982,  n.
875; 
  e) decreto  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie 12 settembre 1988, n. 435. 
  3. I pesi conformi al decreto del Presidente  della  Repubblica  12
agosto 1982, n. 800, e i pesi  conformi  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, possono essere  soggetti  ad
una verifica prima CE, ai sensi  degli  articoli  11,  12  e  13  del
decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto  1982,  n.  798,  e
successive modificazioni, fino al 30 novembre 2025. 
 
Art. 3 
Aggiornamento 
  
  1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni transitorie
di cui ai commi 2 e  3  dell'articolo  2  e  della  decorrenza  delle
abrogazioni di cui ai commi 2  e  3  dell'articolo  1,  derivanti  da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/17/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  del  9  marzo  2011,  anche  in  esito  alla
procedura di cui all'articolo 4 della medesima direttiva, si provvede
con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
 
Art. 4 
Invarianza finanziaria 
  
  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni   del   presente   decreto
legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli
adempimenti  conseguenti  con  le  risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 aprile 2012 
  

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