D.Lgs. 16 aprile 2012 n. 46. Abrogazione direttive relative alla metrologia. G.U. n. 99 del 28 aprile 2012.
DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 46. Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia.
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.86.
Entrata in vigore del provvedimento: 13 maggio 2012
Art. 1
Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, il
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di
attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura delle
cisterne di natanti, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed
all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i
seguenti decreti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799,
di attuazione della direttiva 71/347/CEE relativa alle misurazioni
del peso ettolitrico dei cereali;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854,
di attuazione della direttiva 75/33/CEE relativa ai contatori di
acqua fredda, per la parte che non e' gia' abrogata dall'articolo 21,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
874, di attuazione della direttiva 76/765/CEE relativa agli
alcolometri e densimetri per alcole;
d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
875, di attuazione della direttiva 76/766/CEE relativa alle tavole
alcolometriche;
e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della direttiva
86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli,
con conseguente cessazione a decorrere dal 1° dicembre 2015 degli
effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva ai
sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ed
all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i
seguenti decreti legislativi:
a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800,
di attuazione della direttiva 71/317/CEE relativa ai pesi
parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi
cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;
b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801,
di attuazione della direttiva 74/148/CEE relativa ai pesi da 1 mg a
50 kg di precisione superiore alla precisione media.
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura
CE rilasciati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 867, rimangono validi.
2. Rimangono validi le approvazioni CE del modello e i certificati
di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 a
norma dei seguenti decreti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854;
c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
874;
d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
875;
e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie 12 settembre 1988, n. 435.
3. I pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12
agosto 1982, n. 800, e i pesi conformi al decreto del Presidente
della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, possono essere soggetti ad
una verifica prima CE, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e
successive modificazioni, fino al 30 novembre 2025.
Art. 3
Aggiornamento
1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni transitorie
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 e della decorrenza delle
abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, derivanti da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/17/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, anche in esito alla
procedura di cui all'articolo 4 della medesima direttiva, si provvede
con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 4
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto
legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2012
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