D.Lgs. n. 199/2011. Disciplina del dissesto finanziario delle universitą  e del commissariamento degli atenei. G.U. n. 275 del 25 novembre 2011.



DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 199. Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2011.

Entrata in vigore del provvedimento: 10 dicembre 2011

CAPO I. PRINCIPI GENERALI.
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione 
  1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per  la
dichiarazione del dissesto finanziario delle universita',  nonche'  i
presupposti e la procedura per il commissariamento  degli  atenei  in
dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di  rientro,  indicato
all'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, non sia stato predisposto dagli  atenei  nei  termini  previsti,
ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato,  ovvero,
non sia stato realizzato, in  tutto  o  in  parte.  Il  provvedimento
disciplina, inoltre, il funzionamento della fase  commissariale  e  i
contenuti minimi del piano di rientro. 
  2. Le disposizioni previste dai successivi articoli si applicano  a
tutte le  universita'  statali  italiane,  comunque  denominate,  ivi
compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale. 
 
Art. 2 
Dissesto finanziario dell'universita' 
  1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5,  comma  4,
lettera  g),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  quando  la
situazione  economica,   finanziaria   e   patrimoniale   dell'ateneo
raggiunge un livello di gravita' tale  da  non  poter  assicurare  la
sostenibilita'  e  l'assolvimento  delle   funzioni   indispensabili,
consistenti nel regolare  svolgimento  delle  attivita'  indicate  ai
commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero
quando l'universita' non  puo'  fare  fronte  ai  debiti  liquidi  ed
esigibili nei confronti dei terzi. 
 
CAPO II. SITUAZIONE DI CIRITICITA' E DISSESTO FINANZAIRIO DELL'UNIVESITA'
 Art. 3 
Verifica della situazione economica, finanziaria 
                           e patrimoniale 
  1. Il collegio dei revisori dei conti, con la relazione annuale  al
bilancio unico di esercizio ed entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,
verifica  la  condizione  economico,   finanziaria   e   patrimoniale
dell'universita' applicando alle risultanze del bilancio i  parametri
economico-finanziari, definiti  con  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2.  Tali  parametri  individuano  i  valori  critici  e  deficitari
relativi: 
    a) alla sostenibilita' del costo  complessivo  del  personale  di
ruolo  e  a  tempo  determinato  rispetto  alle  entrate  complessive
dell'ateneo, determinate nei limiti della  legislazione  vigente,  al
netto di quelle a  destinazione  vincolata,  facendo  riferimento  al
limite massimo di cui all'articolo 5,  comma  4,  lettera  e),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    b) alla sostenibilita'  del  costo  dell'indebitamento  a  carico
dell'ateneo,  nei  limiti   della   legislazione   vigente,   facendo
riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera
e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    c) all'andamento e relazione tra proventi e costi della  gestione
corrente, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, tra
accertamenti e impegni di parte corrente; 
    d) all'andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero,
nel  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo  20,  al  grado   di
veridicita' e smaltimento ed attendibilita' dei residui attivi  e  al
grado di smaltimento dei residui passivi; 
    e) all'utilizzo dell'avanzo  libero  a  consuntivo,  nel  periodo
transitorio di  cui  all'articolo  20,  per  la  copertura  di  spese
correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi; 
    f) alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli  ultimi  due
esercizi; 
    g) all'adeguatezza dei fondi di riserva  a  garanzia  dei  rischi
derivanti da contenziosi in corso rispetto al volume del  contenzioso
in essere, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al
rapporto tra gli oneri da contenzioso complessivamente  previsti  nel
bilancio di previsione e quelli effettivamente sostenuti; 
    h) agli indicatori di regolarita' contributiva, previdenziale  ed
assistenziale. 
 
Art. 4 
Situazione di criticita' 
  1. Qualora i parametri definiti  nell'ambito  dei  criteri  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori
compresi tra il livello critico  e  il  livello  deficitario,  ovvero
qualora almeno due parametri definiti con i  criteri  stabiliti  alle
citate lettere a),  b)  e  c)  unitamente  ad  almeno  tre  parametri
definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed  h)  del
medesimo articolo 3, comma  2,  presentino  valori  compresi  tra  il
livello critico e il livello deficitario, il  collegio  dei  revisori
dei conti  redige  una  dettagliata  relazione  sull'andamento  della
gestione evidenziando  l'evoluzione  dei  parametri  nell'arco  degli
ultimi due esercizi finanziari, ivi compreso quello  di  riferimento,
il programma di azioni  eventualmente  adottato  dall'ateneo  per  il
ripristino  della  sostenibilita'  del   bilancio   e   i   risultati
conseguiti.  La   relazione   e'   trasmessa   entro   dieci   giorni
dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze,  unitamente  al
bilancio unico di esercizio approvato dagli organi di governo. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   ed   entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma
1, valuta la situazione dell'ateneo anche tenendo conto dei risultati
in termini di didattica e ricerca, cosi' come  determinati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.  1.  In
relazione  al  livello  di  criticita'  della  situazione,   richiede
all'ateneo di aggiornare il programma di azioni  adottato  ovvero  di
predisporne uno nuovo  ai  fini  del  ripristino  dell'equilibrio  di
bilancio anche avvalendosi delle misure di cui all'articolo 8,  comma
1, lettere da b) ad f). 
  3. Il programma di azioni, articolato per obiettivi  annuali  e  di
durata  massima  quinquennale,  e'   approvato   dal   Consiglio   di
amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico
per gli aspetti di competenza, ed e' trasmesso, entro  quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta, al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  ed  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  I  Ministeri  possono  richiedere   integrazioni   o
modifiche al programma entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. 
  4. Il collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio dei
successivi  esercizi   predispone   una   relazione   contenente   le
informazioni relative alle attivita'  effettuate,  all'andamento  dei
parametri e al grado di raggiungimento degli obiettivi  definiti  nel
programma  di  azioni.  La  relazione  e'  trasmessa   al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze al fine  di  un  puntuale  monitoraggio
della situazione finanziaria. 
  5. Qualora dalle attivita'  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  4
emergano ritardi o mancanze nell'attuazione del programma di azioni e
peggioramenti   dei   parametri,   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  puo'  attestare  l'esistenza  di  una
situazione di dissesto finanziario anche in assenza  del  verificarsi
delle condizioni di cui all'articolo 5. 
 
Art. 5 
Situazione di dissesto 
  1. Qualora i parametri definiti  nell'ambito  dei  criteri  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori
deficitari, ovvero  qualora  almeno  due  parametri  definiti  con  i
criteri stabiliti alle citate lettere  a),  b)  e  c)  unitamente  ad
almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle  lettere  d),
e), f), g) ed h) del medesimo articolo 3, comma 2, presentino  valori
deficitari e il loro andamento negli ultimi due  esercizi  finanziari
non sia migliorato, il collegio dei revisori  dei  conti  redige  una
dettagliata  relazione  sull'andamento  della  gestione  nella  quale
attesta l'esistenza dei presupposti per la declaratoria  di  dissesto
finanziario. 
 
Art. 6 
Dichiarazione di dissesto 
  1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo  4
e all'articolo 5 il  Consiglio  di  amministrazione  dell'universita'
dichiara il dissesto finanziario e non puo' adottare la  delibera  di
approvazione del bilancio unico d'esercizio la  cui  approvazione  e'
rinviata  a  quella  di  adozione  del  piano  di  rientro   di   cui
all'articolo 8, comma 2. 
  2. La dichiarazione di dissesto, completa della  relazione  di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  e'   trasmessa   entro   cinque   giorni
dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze  e  alla  Procura
regionale presso la Corte dei  conti,  unitamente  ai  bilanci  unici
d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati. 
  3. La deliberazione  e'  pubblicata  per  estratto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'universita'. 
 
Art. 7 
Effetti della dichiarazione di dissesto 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
entro trenta giorni  dalla  dichiarazione  di  dissesto,  diffida  il
Rettore a predisporre il piano di rientro, secondo i criteri definiti
all'articolo  8  nel  termine  massimo  di  centottanta  giorni   che
decorrono dalla data di ricevimento della diffida  ministeriale.  Con
successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono dettate le linee guida per la redazione  del  piano  di
rientro di cui all'articolo 8. 
  2. La dichiarazione di dissesto  determina  la  necessita'  per  il
Consiglio  di  amministrazione  di  rivedere  il  bilancio  unico  di
previsione annuale gia' approvato alla data della  dichiarazione  del
dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e  quelle
per le quali sia stato assunto un obbligo  giuridicamente  vincolante
verso i terzi. 
  3. Un nuovo bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio  e'
sottoposto al Consiglio di amministrazione  dopo  l'approvazione  del
piano di rientro e, comunque, entro il 30 novembre dell'anno  in  cui
e' stato dichiarato il dissesto. 
 
Art. 8 
Piano di rientro 
  1. Il piano  di  rientro,  articolato  per  obiettivi  annuali,  e'
redatto secondo i seguenti criteri: 
    a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data
della dichiarazione di dissesto, inserendo d'ufficio i  debiti  e  le
spese, per capitale e accessori, ivi compresi i debiti rinvenenti  da
procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti
inseriti nella  massa  passiva  non  producono  interessi,  ne'  sono
soggetti a rivalutazione monetaria fino alla chiusura  del  piano  di
rientro, nei limiti di quanto  stabilito  per  i  crediti  muniti  di
privilegio dal codice civile. Per la redazione o l'aggiornamento  del
piano di rientro nella fase di commissariamento,  disciplinata  dagli
articoli da 10 a 19, vale quanto previsto dall'articolo 17, comma 3; 
    b) interventi  volti  alla  riduzione  dei  costi  del  personale
dell'ateneo ed, in particolare: 
      1) impegno a non indire nuove procedure  concorsuali  e  a  non
assumere nuovo personale con oneri a carico del proprio bilancio; 
      2) adozione di ogni iniziativa volta  a  ridurre  le  spese  di
personale non docente, anche attraverso forme di mobilita' coattiva; 
      3) valutazione annuale, in  base  al  grado  di  raggiungimento
degli  obiettivi  previsti  nel  piano,   circa   l'opportunita'   di
corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti e i  compensi
incentivanti la produttivita' e l'efficienza dei servizi al  restante
personale. Nell'eventuale fase di  commissariamento,  prevista  dagli
articoli da 10 a 19, tale valutazione e'  di  competenza  dell'organo
commissariale; 
      4) impegno a non distribuire alcun importo  premiale  a  valere
sul fondo previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre  2010,  n.
240,   fino   al   ripristino   dell'equilibrio   nella    situazione
economico-patrimoniale dell'ateneo; 
      5) revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e delle
sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilita'
sia  dei  professori  e  ricercatori,  sia  del   personale   tecnico
amministrativo, da attuarsi con le modalita' di cui  all'articolo  3,
comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      6) razionalizzazione degli insegnamenti  previsti  nell'offerta
formativa dell'ateneo con pieno utilizzo  del  personale  docente  in
servizio e senza oneri aggiuntivi  rispetto  al  normale  trattamento
stipendiale  limitando,   altresi',   l'attribuzione   di   contratti
d'insegnamento retribuiti  a  personale  non  appartenente  ai  ruoli
dell'ateneo ai soli casi essenziali  al  regolare  svolgimento  delle
attivita' didattiche; 
    c) quantificazione delle  entrate  patrimoniali  e  dei  proventi
economici che possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le
liquidazioni di beni valutati a valori di mercato come risultanti  da
stima attestata da perizia  giurata  o  effettuata  dalla  competente
Agenzia del territorio; 
    d) in  relazione  alla  gravita'  della  situazione  di  dissesto
l'adozione delle seguenti misure straordinarie: 
      1) impegno a non attivare nuovi corsi di  laurea  e  di  laurea
magistrale, nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti; 
      2) impegno a non contrarre nuovi mutui  a  carico  del  proprio
bilancio o prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata
nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito; 
      3) adozione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione
del debito, ivi compresi interventi strutturali e  rinegoziazioni  di
mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli Istituti di
credito; 
      4)  riduzione  di  compensi,  gettoni,  retribuzioni  o   altre
utilita' ai componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e  degli
organi  collegiali  comunque  denominati,  esclusi  gli   organi   di
controllo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 10 per
cento; 
    e) previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione
dell'esercizio dell'attivita' formativa e di ricerca; 
    f) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del  piano
di  rientro,  con  dettagliata  illustrazione  delle   attivita'   da
intraprendere anno per anno e degli obiettivi annuali da raggiungere,
analiticamente   definiti   ed   illustrati    con    quantificazione
dell'impatto rispetto agli equilibri di bilancio. 
  2. Il piano di rientro da attuarsi, ai sensi dell'articolo 5, comma
4, lettera h), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  nel  limite
massimo  di   cinque   anni,   e'   deliberato   dal   Consiglio   di
amministrazione su proposta del Rettore e previo  parere  del  Senato
accademico per gli aspetti di sua competenza. 
  3. Il Piano di rientro e' trasmesso entro dieci  giorni  dalla  sua
approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  quali,
verificata  la   fattibilita'   e   l'appropriatezza   delle   scelte
effettuate,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  ne   dispongono
l'approvazione,  che  e'  comunicata  all'Universita'  a   cura   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  4. Unitamente alla relazione annuale sulla  gestione,  ovvero,  nel
periodo transitorio di cui all'articolo 20, anche  in  assenza  della
stessa e in occasione  dell'approvazione  del  conto  consuntivo,  il
consiglio   di   amministrazione   redige   una   relazione   annuale
sull'attuazione del  piano  di  rientro,  contenente  l'illustrazione
delle attivita'  effettuate  e  del  grado  di  raggiungimento  degli
obiettivi    che    trasmette    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze entro trenta giorni dall'approvazione. 
  5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
in sede di  determinazione  annuale  del  fabbisogno  finanziario  di
ciascun ateneo statale, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  9,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene  conto  anche  degli  obiettivi
annuali stabiliti dal Piano di  rientro,  nonche'  del  conseguimento
degli stessi, sulla base del controllo previsto all'articolo 9. 
 
Art. 9 
Controllo sull'attuazione del piano di rientro 
  1. Il Collegio dei revisori dei conti con la relazione  annuale  al
bilancio unico di  esercizio  effettua  il  controllo  annuale  sulla
corretta attuazione degli obiettivi del piano di rientro  e  descrive
dettagliatamente lo stato di attuazione degli stessi, in  rapporto  a
quanto programmato, evidenziando le eventuali criticita'. 
  2. Il controllo annuale di cui  al  comma  1  include  la  verifica
prevista all'articolo 3, comma 1. 
  3. La relazione annuale sullo stato di attuazione  degli  obiettivi
del piano di rientro e' inviata a cura del Collegio dei revisori  dei
conti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
al Ministero dell'economia e delle finanze e alla  Procura  regionale
della Corte dei conti. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, acquisite le relazioni di cui al comma 1  e  di  cui
all'articolo 8, comma 4, effettua  un  riscontro  tra  gli  obiettivi
programmati nel piano di rientro e gli obiettivi raggiunti e comunica
all'universita', al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  alla
Procura regionale presso la Corte dei conti gli esiti del controllo. 
  4. L'esito positivo del controllo  annuale  costituisce  condizione
necessaria per lo svolgimento delle ulteriori attivita' previste  dal
Piano di rientro. 
 
CAPO III. COMMISSARIAMENTO DEGLI ATENEI.
Art. 10 
Delibera di commissariamento 
  1.  Il  Consiglio  dei  Ministri   delibera   il   commissariamento
dell'ateneo,    su    proposta    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, quando, in base  alle  risultanze  del
controllo  annuale  sull'attuazione  del  Piano  di  rientro  di  cui
all'articolo 8, emergano scostamenti tra gli  obiettivi  raggiunti  e
gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la  realizzazione
del Piano di rientro sia in tutto o in parte compromessa. 
  2.  Il  commissariamento  e'  altresi'  deliberato,  attraverso  la
medesima procedura, quando l'ateneo, dichiarato lo stato di  dissesto
finanziario, non ha predisposto  il  Piano  di  rientro  nel  termine
stabilito all'articolo 7, comma 1, ovvero il piano predisposto non e'
stato approvato secondo la procedura prevista all'articolo  8,  comma
3. 
 
Art. 11 
Organi e durata del commissariamento 
  1. Entro trenta giorni dalla delibera di  cui  all'articolo  10  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  propone  al
Consiglio dei Ministri, in relazione alle dimensioni dell'ateneo,  la
nomina di uno o tre commissari e di altrettanti supplenti, in caso di
rinuncia dei primi, con il compito di provvedere alla predisposizione
ovvero all'attuazione del piano di rientro. 
  2. Per la valutazione delle dimensioni  dell'ateneo  ai  sensi  del
comma 1 si stabilisce quanto segue: 
    a) e' nominato un commissario nelle universita' con  un  organico
di professori e ricercatori pari o inferiore a cinquecento unita'  al
31 dicembre dell'anno precedente il dissesto; 
    b)  e'  nominata  una  commissione  di   tre   componenti   nelle
universita' con un organico di professori e ricercatori  di  ruolo  e
ricercatori a tempo indeterminato superiore a cinquecento  unita'  al
31 dicembre dell'anno precedente il dissesto. 
  3. Con la delibera di cui all'articolo 10, comma 1, e'  fissata  la
durata del commissariamento, che non puo' comunque essere superiore a
cinque anni. 
 
Art.12
Designazione dei commissari 
  1. Il commissario o i componenti della commissione  vengono  scelti
tra: 
    a)  dirigenti  e  funzionari   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  e  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, in possesso di una approfondita conoscenza dei sistemi
di governo e funzionamento delle universita' che siano  iscritti  nel
registro dei revisori legali dei conti e che siano stati membri,  per
almeno un mandato, del collegio dei revisori di universita'  italiane
o straniere; 
    b) docenti universitari in possesso di comprovata conoscenza  dei
sistemi di funzionamento delle universita'; 
    c)  dirigenti  e  funzionari  della   pubblica   amministrazione,
componenti   degli   organi   costituzionali    della    magistratura
amministrativa e contabile con comprovata  esperienza  degli  sistemi
amministrativi e contabili delle universita'; 
    d) gli iscritti  all'albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli
esperti contabili, con un'anzianita' di iscrizione  di  almeno  sette
anni con comprovata esperienza dei sistemi amministrativi e contabili
delle universita'. 
  2. Non possono essere nominati commissari il Rettore e  coloro  che
hanno rivestito una qualunque  carica  negli  organi  consultivi,  di
governo,  di  amministrazione   o   di   controllo   dell'universita'
commissariata. 
  3. Nel caso di nomina della commissione di tre  membri,  la  stessa
provvede ad eleggere al suo interno  il  Presidente.  La  commissione
delibera a maggioranza dei suoi componenti. 
  4.  L'insediamento  del  commissario  o  della  commissione  presso
l'ateneo avviene entro cinque giorni dal provvedimento di nomina. Nel
medesimo termine il commissario o  i  commissari  che  non  intendano
accettare la  designazione  sono  tenuti  a  darne  comunicazione  al
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  che,
entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, comunica al  membro
o  ai  membri  supplenti  il  subentro  nell'incarico.   La   mancata
accettazione dell'incarico da parte di uno o piu' supplenti attiva la
procedura di nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 11,  comma
1. 
 
Art. 13 
Effetti dl Commissariamento 
  1. All'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione
del  dissesto  finanziario,  nonche',  a   tale   fine,   l'eventuale
elaborazione o modifica del piano di rientro e l'adozione di tutti  i
provvedimenti necessari per l'attuazione  del  piano.  Per  tutta  la
durata del commissariamento, e, comunque, fino al decreto di chiusura
dello stesso, il commissario, o il Presidente della  commissione,  ha
la rappresentanza legale dell'universita'. 
  2. L'organo commissariale, nella  persona  del  commissario  o  del
Presidente della  commissione,  puo'  stipulare  contratti,  alienare
beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o  rinunciare  alla  loro
realizzazione, concludere transazioni, in conformita' e nei limiti di
quanto previsto nel piano di rientro. 
  3. L'organo commissariale e' obbligato  a  chiedere  autorizzazione
preventiva al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze   per   lo
svolgimento di tutte le attivita' non previste dal piano di rientro e
dalle  successive  sue  integrazioni  dalle  quali  derivano  effetti
giuridici vincolanti per la procedura commissariale e  per  l'ateneo,
comprese quelle elencate al comma 2. Tali  attivita'  sono  approvate
con la procedura descritta all'articolo 17, comma 3. 
  4. Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente  all'atto
dell'insediamento di cui all'articolo 12, comma 4. Le funzioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, sono svolte dall'organo commissariale. 
 
Art. 14 
Amministrazione commissariale 
  1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organo commissariale si
avvale delle strutture di ateneo. 
  2.  Le  strutture  amministrative  e  gli  organi  dell'universita'
commissariata rimasti in carica sono tenuti a prestare al commissario
la  massima   collaborazione,   consentendo   l'accesso   agli   atti
dell'universita', consegnando atti o copie a richiesta e collaborando
attivamente nello svolgimento delle operazioni previste dal piano  di
rientro. 
 
Art. 15 
Oneri da gestione commissariale 
  1. Gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono  a  carico
dell'universita' commissariata nell'ambito delle risorse destinate al
funzionamento dei decaduti organi di gestione e sono  soddisfatti  in
prededuzione rispetto agli altri crediti. 
  2. Il compenso spettante a ciascun commissario e'  determinato  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
Art. 16 
Quantificazione della massa passiva e redazione 
                o aggiornamento del piano di rientro 
  1. Ai fini della corretta quantificazione della massa  passiva,  il
commissario entro centoventi giorni dal proprio insediamento  esamina
i documenti contabili dell'universita' ed invita chiunque ritenga  di
averne diritto a presentare domanda di  inserimento  nell'elenco  dei
creditori corredata da idonea documentazione  atta  a  dimostrare  la
sussistenza del  debito  dell'universita',  il  relativo  importo  ed
eventuali cause legittime di prelazione. 
  2. Espletata la fase istruttoria, il  commissario,  nei  successivi
sessanta giorni, tenuto conto delle cause  legittime  di  prelazione,
elabora un elenco dei creditori da inserire nel piano  di  rientro  e
indica le modalita' di soddisfacimento degli stessi. 
  3. Sulla base dell'elenco dei creditori e delle possibili modalita'
di soddisfacimento degli stessi, il commissario elabora o aggiorna il
piano di rientro, seguendo i criteri definiti all'articolo 8, comma 1
e, in aggiunta, indicando separatamente i debiti esclusi dalla  massa
passiva e illustrandone le cause di esclusione. 
  4. Il piano di rientro, qualora aggiornato o redatto  ex  novo,  e'
trasmesso al  Ministero  per  l'approvazione,  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 8, comma 3. 
 
Art. 17 
Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro 
  1. L'organo commissariale  elabora  annualmente,  ed  entro  il  30
aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento  del
piano di rientro in  occasione  della  predisposizione  del  bilancio
unico di esercizio ed, entro il termine di  dieci  giorni  dalla  sua
approvazione,   la   trasmette    al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla  Procura  Regionale  della  Corte  dei  conti  per  il
controllo periodico di cui all'articolo 9. Tale relazione sostituisce
quella prevista dall'articolo 8, comma 4. 
  2. La relazione sullo stato di avanzamento  del  piano  di  rientro
puo' contenere degli aggiornamenti  allo  stesso.  In  tal  caso,  il
commissario evidenzia dettagliatamente quanto previsto  nel  piano  e
gli elementi di novita' rispetto a questo. 
  3. Le integrazioni al piano di  rientro  per  acquisire  efficacia,
devono essere approvate dai predetti Ministeri nel termine  di  venti
giorni dal ricevimento della relazione di cui  al  comma  1,  con  la
modalita' di cui all'articolo 8, comma 3. 
 
Art. 18 
Relazione finale e rendiconto della gestione commissariale 
  1. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione  della  procedura
di commissariamento, l'organo commissariale  trasmette  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Procura  regionale  della  Corte
dei conti  una  relazione  finale,  corredata  del  rendiconto  della
gestione commissariale. 
  2. Il rendiconto di  cui  al  comma  1  contiene  il  dettaglio  di
ciascuna partita attiva e passiva  e  le  somme  riscosse  e  pagate,
indicando  eventuali  scostamenti  rispetto  al  piano  approvato  ed
evidenziandone i motivi con riferimento alle relazioni annuali e alle
autorizzazioni richieste  ed  ottenute.  Il  rendiconto  evidenza  il
risultato della gestione commissariale. 
 
Art. 19 
Decreto di chiusura del commissariamento 
  1.  Il  Consiglio   dei   Ministri   delibera   la   chiusura   del
commissariamento    dell'ateneo    su    proposta    del     Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze.  La  proposta  e'  trasmessa
entro sessanta giorni dal ricevimento  della  documentazione  di  cui
all'articolo 18. 
  2. La delibera di cui al comma 1 e'  tempestivamente  trasmessa,  a
cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
alla  Procura   regionale   della   Corte   dei   conti,   all'organo
commissariale e all'universita'. 
  3.  L'attivita'  e  le  funzioni  dell'organo  commissariale   sono
prorogate   sino   alla   ricostituzione   di   tutti   gli    organi
dell'universita' e, comunque, non oltre sei  mesi  dalla  data  della
delibera. 
  4.  Dalla  data  della  delibera  di  cui  al  comma   1   l'organo
commissariale cessa di avere la  rappresentanza  legale  dell'ateneo,
che torna in capo al Rettore. 
  5. La relazione di cui all'articolo 18, comma  1,  e'  trasmessa  a
cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
all'Agenzia nazionale di  valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca, di seguito denominato: «ANVUR», che valuta i risultati
della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa  il
mantenimento dell'accreditamento dell'universita'. 
  6. L'ANVUR, in occasione della valutazione di cui al comma 5,  puo'
avanzare al Ministero proposte di federazione o  fusione  dell'ateneo
commissariato con altri atenei o  di  razionalizzazione  dell'offerta
formativa, da  attuare  ai  sensi  dell'articolo  3  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
  7. Il parere di cui al comma 5 e l'eventuale  proposta  di  cui  al
comma  6  sono   trasmessi,   a   cura   dell'ANVUR,   al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  all'universita'.
L'universita',  nel  termine  di  sessanta  giorni  dal   ricevimento
dell'eventuale proposta di cui al comma  6,  deve  attivarsi  per  la
presentazione del progetto di  cui  all'articolo  3  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
 
CAPO IV. DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 20 
Disciplina transitoria 
  1. Nel periodo transitorio, sino  all'adozione  della  contabilita'
economico-patrimoniale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera  b)
e comma 4, lettera a) della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  il
Collegio dei revisori dei conti delle universita', in occasione della
predisposizione  della  relazione  al   conto   consuntivo   verifica
l'esistenza  delle  condizioni  ed  applica  i   parametri   di   cui
all'articolo  3,  comma  2,  azionando,  qualora  ne   ricorrano   le
condizioni ivi descritte, la procedura prevista agli articoli 4 e 5. 
  2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le  parole:  «bilancio
unico di esercizio»,  ove  ricorrono  nel  presente  decreto,  devono
intendersi per: «conto consuntivo» e le parole:  «bilancio  unico  di
previsione annuale» devono intendersi per:  «bilancio  di  previsione
annuale». 
  3. Quanto previsto al comma 5 dell'articolo 19 non si applica  fino
all'introduzione di un sistema di accreditamento  delle  sedi  e  dei
corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal
comma 3, lettera a) dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010,  n.
240. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011 
      

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