D.Lgs. n. 229/2011. Monitoraggio opere pubbliche, verifica finanziamenti e costituzione del fondo opere e progetti. G.U. n. 30 del 06 febbraio 2012.



DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229. Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06 febbraio 2012.

Entrata in vigore del provvedimento: 21 febbraio 2012
Art. 1  
Ambito di applicazione 
  1. Le Amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  i  soggetti  destinatari  di
finanziamenti a carico del  bilancio  dello  Stato  finalizzati  alla
realizzazione di opere pubbliche, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale sono tenute a: 
  a) detenere ed  alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato
contenente  le  informazioni  anagrafiche,  finanziarie,  fisiche   e
procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere
e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo  stato  di
attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo  stanziamento
iscritto  in  bilancio   fino   ai   dati   dei   costi   complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle
opere; 
  b)  detenere   ed   alimentare   un   sistema   informatizzato   di
registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a  ciascuna
transazione posta in essere  per  la  realizzazione  delle  opere  ed
interventi,   idoneo   ad   assicurare   la   relativa   evidenza   e
tracciabilita'; 
  c)  prevedere  specifici  vincoli,  anche  sulla  base  di   quanto
specificato nell'ambito  del  decreto  di  cui  all'articolo  5,  per
assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati  finanziari  e  di
realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti
e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e  dal
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorita'  per  la  vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture,  subordinando
l'erogazione dei  finanziamenti  pubblici  all'effettivo  adempimento
degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo; 
  d) garantire che,  nell'ambito  dei  sistemi  di  cui  al  presente
articolo,  l'opera  sia  corredata,  ai  fini  dell'ottenimento   dei
relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di  progetto  (CUP)
che deve figurare gia' nella fase di presentazione  ed  in  tutte  le
successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.
136. Il Codice identificativo di  gara  non  puo'  essere  rilasciato
dall'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture  nei  confronti  di  contratti  finalizzati  alla
realizzazione di  progetti  d'investimento  pubblico  sprovvisti  del
Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni. 
  2. Resta fermo quanto previsto dal decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88. 
 
Art. 2 
Comunicazione dei dati 
  1. I dati anagrafici, finanziari,  fisici  e  procedurali  relativi
alle opere pubbliche rilevati mediante i  sistemi  informatizzati  di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista  dal  decreto  di
cui all'articolo 5, sono resi disponibili  dai  soggetti  di  cui  al
medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti
cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo  6,  comma  3,
alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata  «banca
dati delle amministrazioni pubbliche». 
  
Art. 3  
Coerenza delle informazioni con il Quadro strategico nazionale 2007/2013 
  1. Le informazioni di cui all'articolo 2 sono coerenti  con  quanto
stabilito  per  il  sistema  nazionale  di  monitoraggio  del  Quadro
strategico  nazionale  2007/2013  istituito   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Art. 4 
Definanziamento per mancato avvio dell'opera 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo parere del  CIPE
e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  del
Ministro dello sviluppo economico, per quanto di  competenza  con  il
Ministro delegato per la  coesione  territoriale,  sono  stabiliti  i
criteri per la definizione di un sistema  di  verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche  nei  tempi
previsti.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  32   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15  luglio
2011, n. 111, con il  medesimo  decreto  si  provvede  altresi'  alla
definizione delle procedure e modalita' di definanziamento automatico
delle opere in caso di mancato avvio,  considerando  anche  parametri
temporali di riferimento distinti per livello progettuale,  tipologia
di  aggiudicazione,  classificazione  di  opere,  costo  complessivo,
procedura di spesa sin dall'impegno contabile,  volti  a  incentivare
una maggiore tempestivita'  delle  procedure  di  spesa  relative  ai
finanziamenti di opere pubbliche. Il  definanziamento  automatico  si
applica esclusivamente alle  quote  di  finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  2. Le Amministrazioni interessate  hanno  l'obbligo  di  provvedere
alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di
opere pubbliche nei tempi previsti, anche sulla base delle risultanze
della banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  e  dei  criteri
indicati dal decreto di cui al  comma  1,  comunicandone  l'esito  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  entro  il  31  dicembre  di
ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia gia'  previste
a legislazione vigente. 
  3. Con modalita' disciplinate dal sistema di  verifica  di  cui  al
comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle
verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche in loco di  singole
opere,  nonche'  la  congruenza   dei   dati   trasmessi   ai   sensi
dell'articolo 6. 
 
Art. 5  
Definizione set informativo 
  1. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica da adottarsi entro 90  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito,
il  dettaglio  delle  informazioni  previsto  all'articolo   2,   che
costituisce il  contenuto  informativo  minimo  dei  sistemi  di  cui
all'articolo 1. Tali informazioni, per  quanto  riguarda  la  singola
opera, includono in ogni caso: data  di  avvio  della  realizzazione,
localizzazione, scelta  dell'offerente,  soggetti  correlati,  quadro
economico, spesa  e  varie  fasi  procedurali  di  attivazione  della
stessa, valori fisici di realizzazione previsti e  realizzati,  stato
di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del
certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da  parte
della Stazione appaltante, il codice unico di progetto  e  il  codice
identificativo di gara. 
 
Art. 6 
Modalita' e regole di trasmissione dei dati 
  1. Con il decreto di cui all'articolo 5  sono  altresi'  stabilite,
sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza
pubblica, l'ISTAT e  DigitPA,  le  modalita'  di  trasmissione  delle
informazioni  di  cui  all'articolo   2   alla   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario  ad  assicurare
la corretta ed efficace attivazione del processo  di  rilevazione  di
cui al presente decreto. 
  2. Tale trasmissione si considera  assolta  se  effettuata  con  le
informazioni minime di cui all'articolo 5  verso  altre  banche  dati
gestite da amministrazioni dello Stato i  cui  dati,  secondo  quanto
specificato all'articolo  7,  confluiscono  nella  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche. Nei  casi  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5
l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano  trasmesse
le informazioni minime di cui all'articolo 5. 
  3. Per i dati gia' trasmessi ai sensi del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  l'obbligo  di  cui
all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorita'
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture; la medesima Autorita' rende disponibili  detti  dati  alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche. 
  4. E' fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  163,  comma  2,
lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per  cui
l'obbligo si intende  adempiuto  con  la  trasmissione  al  CIPE  che
provvede a condividere le  informazioni  ai  fini  dell'alimentazione
della banca dati delle amministrazioni pubbliche. 
  5.  L'obbligo   di   trasmissione   delle   informazioni   previsto
all'articolo 2, se riguardante  opere  gia'  oggetto  di  rilevazione
nell'ambito  del  sistema  nazionale  di  monitoraggio   del   Quadro
strategico  nazionale  2007/2013  istituito   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale  dello  Stato  si
intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del  predetto
sistema  che  li  rende  disponibili  per   la   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche. 
 
 Art. 7 
Titolari di banche dati gia' esistenti 
  1. I titolari di banche dati  previste  ai  sensi  dalla  normativa
vigente e contenenti gli elementi informativi di  cui  alla  presente
norma, condividono le informazioni ai fini  dell'alimentazione  della
banca dati delle amministrazioni pubbliche  sulla  base  di  appositi
protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate. 
 
Art. 8 
Disponibilita' dei dati 
  1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche sono rese disponibili alle  Amministrazioni  pubbliche  che
concorrono  all'alimentazione  della  medesima  banca  dati,  nonche'
all'ANCI, all'UPI ed al CIPE  secondo  protocolli  convenuti  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  Generale  dello
Stato, in conformita' alle  modalita'  di  accesso  definite  con  il
decreto di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  e'  consentito
l'accesso  alle  informazioni  confluite  nella  banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche secondo le modalita' di cui all'articolo 6,
comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Gli elementi contenuti nella banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche costituiscono la  base  di  riferimento  ufficiale  per  la
divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche,  per  le  attivita'  di  valutazione  degli   investimenti
pubblici previste dalla normativa vigente, nonche' per l'elaborazione
dei documenti di contabilita' e finanza pubblica,  dall'articolo  10,
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3. La relazione sullo stato di attuazione delle  leggi  pluriennali
di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e' redatta sulla base degli  elementi  confluiti  nella
banca dati delle  amministrazioni  pubbliche  ed  e'  trasmessa  alle
Camere anche in formato elettronico elaborabile. 
 
Art. 9 
Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato 
  1.  Le  informazioni  e  i  dati  relativi   alle   operazioni   di
partenariato pubblico-privato che  interessano  la  realizzazione  di
opere pubbliche sono acquisite secondo le modalita'  individuate  nel
presente decreto, nonche' da quanto disposto dall'articolo 14,  comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
Art. 10 
Fondo progetti e Fondo opere 
  1. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sono individuate le autorizzazioni di spesa relative
al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della  gestione,  in
sede di predisposizione  del  disegno  di  legge  di  bilancio,  sono
ripartite, in relazione alla loro  destinazione,  tra  spese  per  la
progettazione e spese per la  realizzazione  mediante  iscrizione  su
appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio. 
  2. Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse
destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla  realizzazione
delle opere pubbliche, sono unitariamente  considerate  come  facenti
parte di  due  fondi  distinti,  rispettivamente,  denominati  «Fondo
progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi, con decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  interessato,
previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  possono
essere disposte variazioni compensative di bilancio. 
  3. In apposito allegato al  disegno  di  legge  di  bilancio  e  al
Rendiconto generale dello Stato e' indicato l'ammontare delle risorse
afferenti rispettivamente al «Fondo progetti»  e  al  «Fondo  opere»,
distintamente per ciascun Ministero. 
  4. L'opera  pubblica,  previa  assegnazione  del  Codice  unico  di
Progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
e' ammessa al finanziamento a valere  sul  «Fondo  progetti»  per  la
relativa  quota  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  a   seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione  tecnico-economica
degli studi di fattibilita' di cui all'articolo  4,  comma  1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero  dell'approvazione
del progetto  preliminare  redatto  ai  sensi  dell'articolo  93  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero  dell'approvazione
del progetto preliminare ai  sensi  dell'articolo  165  del  medesimo
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  5. Le opere pubbliche vengono ammesse al finanziamento a valere sul
«Fondo opere» dopo il completamento e l'approvazione  della  relativa
progettazione definitiva. 
 
Art. 11 
Funzionamento dei sistemi 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale
dello Stato d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate  provvede
all'applicazione della presente disciplina  e  fornisce  il  supporto
tecnico  necessario  ad  assicurare  il  funzionamento  dei   sistemi
informativi di cui al presente decreto. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato puo' prevedere  forme
di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al  presente
provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza  e
tempestivita' delle relative informazioni. 
 
Art. 12 
Disposizioni finanziarie 
  1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11  del
presente  decreto  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  di  cui
all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011 
 
 
 
 
 

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