D.Lgs. n. 79/2011. Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, multiproprietą , vacanze lungo termine, rivendita e scambio. G.U. 06 giugno 2011.
Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 - Suppl. Ordinario n.139.
Entrata in vigore del provvedimento: 21 giugno 2011
Art. 1
Approvazione del codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo
1. E' approvato il codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1.
Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in
attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio
1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante codice del consumo, e' sostituito dal seguente:
"TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE
VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO
ART. 69
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) "contratto di multiproprieta'": un contratto di durata
superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a
titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piu' alloggi per il
pernottamento per piu' di un periodo di occupazione;
b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo
termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del
quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il
diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un
alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un
operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o
nell'acquisto di una multiproprieta' o di un prodotto per le vacanze
di lungo termine;
d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un
consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che
gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri
servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo
ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di
multiproprieta';
e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c);
f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il
consumatore acquista servizi connessi a un contratto di
multiproprieta' o a un contratto relativo a un prodotto per le
vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla
base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al
consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui
personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per
riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono
destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata
delle informazioni memorizzate;
i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che
definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a
rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali
o ad uno o piu' settori d'attivita' specifici;
l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un
operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e
della revisione di un codice di condotta o del controllo
dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo.
2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta' o di
un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine,
quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si
tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta
il rinnovo tacito o la proroga.
ART. 70
Pubblicita'
1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un
prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita
o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di
una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica
chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.
Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione
del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.
2. E' fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni
pubblicita' la possibilita' di ottenere le informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalita' sul come
ottenerle.
3. Una multiproprieta' o un prodotto per le vacanze di lungo
termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.
ART. 71
Informazioni precontrattuali
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un
contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in
maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti,
secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di un contratto di multiproprieta', tramite il
formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze
di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui
all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario
informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate
nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario
informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito
dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente
accessibile al consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua
italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui
il consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a scelta di
quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della Unione
europea.
ART. 72
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di
nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e
in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il
consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche'
si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a un bene
immobile specifico, e' fatto obbligo all'operatore di fornire al
consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua
dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal
presente Capo, all'operatore che svolge la propria attivita' di
vendita nel territorio nazionale e' fatto obbligo di fornire al
consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono
parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere
modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti
oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali
e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore, le cui
conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta
diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono
comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui
facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
a) l'identita', il luogo di residenza e la firma di ciascuna
delle parti;
b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il
consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del
diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui
all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di
recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte
separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario
separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso
ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformita'
all'articolo 73.
7. Il consumatore riceve una copia o piu' copie del contratto
all'atto della sua conclusione.
ART. 72-bis
Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta'
1. L'operatore non avente la forma giuridica di societa' di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000
euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. L'operatore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto
di multiproprieta' sia in corso di costruzione, a garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
multiproprieta' a pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al
consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.
ART. 73
Diritto di recesso
1. Al consumatore e' concesso un periodo di quattordici giorni,
naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo,
dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a prodotti
per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di
scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del
contratto preliminare;
b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto
definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui
alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di
cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso
separato previsto all'articolo 72, comma 4, non e' stato compilato
dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o
altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui
al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite
al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72,
comma 4, e' stato compilato dall'operatore e consegnato al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro
un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il
periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il
consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni
di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro
tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il
periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il
consumatore riceve tali informazioni.
5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al
consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta', ai due
contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al
comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti e' calcolato
secondo le disposizioni del comma 2.
ART. 74
Modalita' di esercizio ed effetti del diritto di recesso
1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita
dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che
assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del
periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in
mancanza, all'operatore.
2. All'uopo, il consumatore puo' utilizzare il formulario di
recesso di cui all'allegato VII fornito dall'operatore a norma
dell'articolo 72, comma 4.
3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei
modi indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di
eseguire il contratto.
4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene
alcuna spesa, non e' tenuto a pagare alcuna penalita', ne' e'
debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima
del recesso.
ART. 75
Acconti
1. Per i contratti di multiproprieta', relativi a prodotti per le
vacanze di lungo termine e di scambio e' vietato qualunque versamento
di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie,
l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il
riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un
consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine
del periodo di recesso in conformita' dell'articolo 73.
2. Per i contratti di rivendita e' vietata qualunque forma di
versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie,
l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il
riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di
un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la
vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo
al contratto di rivendita.
ART. 76
Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti
per le vacanze di lungo termine
1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo
termine, il pagamento e' effettuato secondo scadenze periodiche. E'
vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che
non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I
pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate
annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti
riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge.
L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o
altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e
consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilita'.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal
secondo pagamento rateale, il consumatore puo' porre fine al
contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore
entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione
della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
ART. 77
Risoluzione dei contratti accessori
1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal
contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a un prodotto
per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza
alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti
di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto
accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e
125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in
materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo e'
interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il
terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto senza costi
per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di
recesso dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a
prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di
rivendita o di scambio.
ART. 78
Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi
internazionali
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di
rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di
limitazione delle responsabilita' previste a carico dell'operatore.
2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente
capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del
luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al
presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di
tutela previste dal presente capo.
4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese
extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della
tutela garantita dal presente codice, nel caso di:
a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati e' situato sul
territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;
b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni
immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in
Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attivita',
con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e
il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'.
ART. 79
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute
nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono
utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e
140-bis del presente Codice.
2. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
ART. 80
Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale
1. L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo
le modalita' di cui all'articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta
applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo e'
possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilita' di
utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica
previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28.
ART. 81
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72,
72-bis, 75, 76 e 77, e' punito, per ogni singola violazione, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' da 30 giorni a sei mesi
all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione
della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3.
ART. 81-bis
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono, ne' limitano i
diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le
disposizioni del codice civile in tema di contratti.".
2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i
seguenti allegati:
"ALLEGATO II-bis
(di cui all'articolo 71, comma 1, e all'articolo 73, commi 3, lettera
b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA'
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o
degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene
immobile):
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere
esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua
durata:
Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il
diritto oggetto del contratto:
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione,
data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno
completati/disponibili:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del
diritto o dei diritti:
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal
contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio
quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte
locali):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad
esempio elettricita', acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e
indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per tali
servizi:
Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio
piscina o sauna):
Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:
E' possibile aderire ad un sistema di scambio?
In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:
Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:
L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso
affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a
decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto
preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali
contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di
denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende
non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da
quelli stabiliti nel contratto.
In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato
membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le
eventuali controversie possono essere deferite ad organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore:
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI
Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto
del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri
in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali
condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali
condizioni debbano ancora essere rispettate,qualora il contratto
conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una
serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilita'
del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi
alloggi.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione
accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il
contratto riguarda una serie di beni (multilocalita'), la descrizione
appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto
riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la
descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture,
servizi (ad esempio elettricita', acqua, manutenzione, raccolta di
rifiuti) cui il consumatore ha o avra' accesso e relative condizioni,
eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il
consumatore ha o potra' avere accesso e relative condizioni.
3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove
applicabile)
Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono
pienamente fruibile (gas, elettricita', acqua e collegamenti
telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso,
termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono
pienamente fruibile (gas, elettricita', acqua e collegamenti
telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di
qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso,
numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi
dell'autorita' o delle autorita' competenti,
garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di
ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed
eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali
garanzie.
4) INFORMAZIONI SUI COSTI
Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al
contratto di multiproprieta'; di come tali costi saranno ripartiti
fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il
metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione
del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le
spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione
e riparazioni),
eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o
altri gravami registrati sul bene.
5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di
contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e
informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Informazioni sulle modalita' con cui sono organizzate la
manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione
dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e
partecipare alle decisioni in materia,
informazioni sulla possibilita' o meno di aderire a un sistema per
la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema
pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante
tale sistema,
indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad
esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi
e al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-ter
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), e all'articolo 73,
commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE
VACANZE DI LUNGO TERMINE
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o
degli operatori che saranno parti del contratto.
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere
esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la
durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il
diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del
diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore
dovra' presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di
ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro
prodotto o servizio connesso come specificato.
Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari
importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in
questione e date in cui devono essere versate.
Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati
per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad
esempio per tenere conto dell'inflazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal
contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio
quote annuali di affiliazione).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad
esempio soggiorni in albergo e voli scontati).
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento
(ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di
affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a
parte).
L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso
affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a
decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto
preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali
contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di
denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende
non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza
incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici
giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per
ciascuna rata annuale.
Il consumatore non dovra' sostenere spese od obblighi diversi da
quelli specificati nel contratto.
In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato
membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le
eventuali controversie possono essere deferite ad organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per
future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte
recenti,
informazioni sulle restrizioni alla possibilita' del consumatore di
godere dei diritti, quali la disponibilita' limitata o le offerte
proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per
promozioni particolari e sconti speciali.
2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle modalita' per la risoluzione di
contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e
informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere
utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda
il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e
reclami,
eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO-II quater
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), e all'articolo 73,
commi 3, lettera b) e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o
degli operatori che saranno parti del contratto.
Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).
Durata del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei
servizi.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal
contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio
imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicita').
L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso
affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a
decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto
preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali
contratti se posteriore.
E' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da
parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia
effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al
contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso
il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di
debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore
dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da
quelli specificati nel contratto.
In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato
membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le
eventuali controversie possono essere deferite ad organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e
informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa,
indicazione della lingua o delle lingue che possono essere
utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda
il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e
reclami,
eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-quinquies
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), e all'articolo 73,
commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o
degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere
esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la
durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il
diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle
quote di affiliazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal
contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio
quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte
locali).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento
(tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una
stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese
eventuali spese aggiuntive).
L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso
affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a
decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto
preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali
contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia
offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di
multiproprieta', ai due contratti si applica un unico periodo di
recesso.
Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di
denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende
non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da
quelli specificati nel contratto.
In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato
membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le
eventuali controversie possono essere deferite ad organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilita'
e modalita' di scambio; indicazione del valore attribuito alla
multiproprieta' del consumatore nel sistema di scambio; serie di
esempi di possibilita' concrete di scambio,
indicazione del numero di localita' disponibili e numero degli
aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto
alla disponibilita' di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad
esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale
necessita' di prenotare con molto anticipo, nonche' indicazioni di
eventuali restrizioni dei diritti di multiproprieta' del consumatore
previsti dal sistema di scambio.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione;
se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili,
descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione
di dove il consumatore puo' ottenere informazioni supplementari.
3) INFORMAZIONI SUI COSTI
Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni
scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in
merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in
relazione allo scambio.
4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di
contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e
informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere
utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda
il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e
reclami,
eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-sexies
(di cui all'articolo 72, comma 6, e all'articolo 74, comma 2)
FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO
Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario.
Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a
cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al
consumatore).
Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario,
il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia
ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di
calendario.
Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni
richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il
consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e
quattordici giorni di calendario.
Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore
comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e
l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera
scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il
consumatore puo' utilizzare il formulario in appresso, ma non e'
obbligato a farlo.
Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli
viene imputato alcun costo.
Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti
nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio,
di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.
Divieto di acconti.
Durante il periodo di recesso, e' vietato qualsiasi versamento di
denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto
riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.
Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore
dell'operatore, ma anche di terzi.
Notifica di recesso
A (nome e indirizzo dell'operatore) (*)
Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere
dal contratto
Data di conclusione del contratto (*)
Nome del consumatore/dei consumatori (***)
Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***)
Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente
formulario e' inviato su carta) (***)
Data (***)
(*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il
formulario al consumatore
(**) Cancellare la dicitura inutile
(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso
in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal
contratto
Conferma della ricezione delle informazioni
Firma del consumatore".
Art. 3
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n.
918;
b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III ;
c) la legge 21 marzo 1958, n. 326;
d) la legge 12 marzo 1968, n. 326;
f) la legge 25 agosto 1991, n. 284;
g) l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
h) il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556;
i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
l) la legge 29 marzo 2001, n. 135;
m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206;
n) il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40;
o) l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la
Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23
aprile 1970, e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene
efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione
internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono
attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011
Email: [email protected]