Professori e ricercatori universitari: regolamento per la disciplina del trattamento economico. G.U. n. 33 del 09 febbraio 2012.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232. Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09 febbraio 2012.
Entrata in vigore del provvedimento: 24 febbraio 2012
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la revisione del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in
servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi
indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nonche' il trattamento economico dei professori e dei
ricercatori assunti ai sensi della medesima legge.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per professori e ricercatori universitari gia' in servizio, i
professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data
di entrata in vigore della predetta legge;
b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in
vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari
di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in
virtu' di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della
predetta legge n. 240 del 2010 e i ricercatori nominati in ruolo
all'esito di procedure di valutazione comparativa indette fino
all'entrata in vigore della medesima legge;
c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, i
professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24,
commi 5 e 6, della medesima legge;
d) per professori e ricercatori assunti secondo il regime
previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo di cui
alle lettere a) e b);
e) per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 2
Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente
1. La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui
si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), come
determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' trasformata in
progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di
corrispondenza di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
2. La trasformazione della progressione biennale in progressione
triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella
classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata
in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo
9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo
inquadramento nel nuovo regime e' attribuito il trattamento
stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento
stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento e' piu' elevato
di quello spettante nella nuova progressione triennale, come
risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare
l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo
resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi.
Resta fermo quanto previsto in ordine all'assegno aggiuntivo
dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382
del 1980, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e in ordine all'indennita'
integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni.
3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive e'
subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della
valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel
quale sorge il relativo diritto.
4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in
vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il
periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6,
23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,
alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle
procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla
conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di
esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della
progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo
conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai
sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980.
5. La trasformazione della progressione biennale in progressione
triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui
viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi a
quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo regime avviene con le
modalita' di cui al comma 2. Per l'attribuzione delle classe
stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai
professori e ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1,
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio
1997, n. 127, a seguito di procedure avviate fino alla data di
entrata in vigore della Legge.
Art. 3
Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e' abolito il periodo,
rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti
professori e' altresi' abolita la ricostruzione di carriera prevista
dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si
articola in una progressione triennale per classi secondo le tabelle
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale e' subordinata ad
apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da
effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14,
della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il
relativo diritto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai
professori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e
dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con
procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore
della Legge.
5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore
di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia
a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in
godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello
iniziale della nuova qualifica, la differenza e' conservata con
assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la
successiva progressione economica.
6. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge e' corrisposto
ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la tabella di
cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
Art. 4
Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente
1. I professori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b),
possono optare per il regime di cui all'articolo 3.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'opzione puo' essere esercitata
entro il termine di tre mesi dalla data in cui e' maturato il diritto
all'attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi
dell'articolo 2. A coloro che hanno esercitato l'opzione e'
attribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui
all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente
regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali e' attribuita
ai sensi dell'articolo 2 la classe 0 o 1, l'opzione per la classe 0
del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di
cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in classe
2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda fascia ai
quali e' attribuita la classe 0 ai sensi dell'articolo 2, l'opzione
per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel
medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a decorrere dal
passaggio in classe 1 del regime di appartenenza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i professori di prima e
seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 4, l'opzione di cui al
comma 1 puo' essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver
conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e
dopo l'inquadramento nella classe della progressione biennale
spettante all'esito della eventuale richiesta di ricostruzione di
carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980. L'opzione e' esercitata entro il termine
di tre mesi dalla data dell'inquadramento nella classe triennale
spettante ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5. Per i professori
ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i professori associati
inquadrati nella classe 0, ai sensi dell'articolo 2, l'effetto
dell'opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al periodo
precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e quarto
periodo del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai
professori di cui all'articolo 2, comma 6.
Art. 5
Norma finale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui agli allegati
1, 2 , 3 e 4 sono aggiornate ai sensi delI'articolo 24 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2011
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