D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253. Attivita' di rilevanza strategica per la difesa e la sicurezza nazionale. G.U. n. 29 del 4 febbraio 2013.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2012, n. 253

Regolamento  recante  individuazione  delle  attivita'  di  rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma
del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Gazzetta Ufficiale n.29 del 4 febbraio 2013
 
Art. 1
Individuazione  delle  attivita'  di  rilevanza  strategica  e  delle attivita' strategiche chiave  nei  settori  della  difesa  e  della
sicurezza nazionale.

  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  le  attivita'  di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,
ivi comprese le attivita' strategiche chiave, sono individuate  nello studio, la ricerca, la progettazione,  lo  sviluppo,  la  produzione,
l'integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, dei seguenti sistemi e materiali:
    a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni  (C4I), con le relative misure per garantire la sicurezza delle informazioni; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche  chiave quando sono inerenti a:
  1) capacita' operative complesse netcentriche terrestri, navali  ed aeronautiche e relative capacita' di difesa cibernetica;
  2) sistemi di guerra elettronica ed acustica  ad  alto  livello  di automazione ed in grado  di  coprire  l'intera  gamma  delle  minacce
attuali e future;
  3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta,  elaborazione  e disseminazione    dei     prodotti     dell'attivita'     informativa
tecnico-militare;
  4)  sistemi  crypto  e  relativi  algoritmi  per  la  protezione  e trasmissione sicura  di  informazioni,  comunicazioni  telefoniche  e
trasmissioni radio, includendo l'applicazione di nuove  tecnologie  e nuovi algoritmi di cifratura, decifratura e  decriptazione,  comprese tecnologie quantistiche e steganografiche;
    b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
  1)  sensori  acustici  attivi  e  passivi   e   sensori   integrati elettroottici ad  alta  risoluzione  di  tipo  tradizionale  ed  iper
spettrale, nonche' radar multi spettrali a scansione elettronica;
  2)  sistemi  satellitari  militari   ad   elevate   prestazioni   e protezione, sia nella componente terrestre  sia  in  quella  spaziale
(inclusa  l'attivita'   gestionale   dei   relativi   servizi),   per l'osservazione terrestre (ottica e radar) e per le comunicazioni;
  3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed  esplorazione  idonei  ad
operare a media  quota  con  lunga  autonomia  (UAV  MALE),  sia  per combattimento (UCAV);
  4) sistemi di esplorazione  subacquea  con  connessi  software  per l'elaborazione  di  modelli  e  simulazioni,  nonche'   sistemi   per l'abbattimento delle segnature acustiche di mezzi navali;
    c) sistemi  con  e  senza  equipaggio  idonei  a  contrastare  le molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; in  quest'ambito,
le attivita' si  qualificano  come  strategiche  chiave  quando  sono inerenti a:
  1) sistemi e sensori di scoperta, di protezione balistica attiva  e passiva inclusi i sistemi di protezione di scafi e  di  torrette  dei
veicoli contro le minacce da ordigni esplosivi improvvisati  (IED)  e da mine, nonche' i relativi sistemi di fusione delle informazioni;
  2) sistemi individuali di protezione;
    d)  sistemi  d'arma   avanzati,   integrati   nelle   reti   C4I, indispensabili per garantire un margine di  vantaggio  sui  possibili
avversari  e  quindi  finalizzati  alla  sicurezza  ed  efficacia  in operazioni;  in  quest'ambito,  le  attivita'  si  qualificano   come
strategiche chiave quando sono inerenti a:
  1)  sistemi  missilistici  avanzati  ad  elevata  affidabilita'   e precisione nei segmenti aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e
superficie/superficie, con  particolare  riferimento  ai  sistemi  di guida;
  2)  munizionamento  guidato  di  precisione  a  lunga  gittata  per artiglierie terrestri e navali;
  3) sistemi subacquei avanzati ad elevata affidabilita' e precisione (siluri pesanti e leggeri, contromisure);
  4) navi  da  guerra  e  integrazione  di  sistemi  d'arma,  sensori operanti  nelle  varie  bande  elettroottiche  o   elettromagnetiche,
nonche' sistemi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di piattaforma e sistemi propulsivi;
    e) sistemi  aeronautici  avanzati,  dotati  di  sensori  avanzati integrati  nelle  reti  C4I;  in  quest'ambito,   le   attivita'   si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
  1) sistemi di  addestramento  aeronautico  militare  avanzato,  sia nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado  di  formare piloti per le nuove generazioni di velivoli militari;
  2) velivoli militari ad ala rotante  ad  elevate  prestazioni,  con particolare riferimento alla velocita'  e  ai  sistemi  di  controllo
missione;
    f) sistemi di  propulsione  aerospaziali  e  navali  militari  ad elevate prestazioni e affidabilita'; in quest'ambito, le attivita' si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
  1) trasmissioni di potenza e  trasmissioni  comando  accessori  dei motori aeronautici;
  2)  sistemi  propulsivi  a  propellente  solido  e  liquido  per  i lanciatori spaziali.
  2.  Le  attivita'  di  studio,  ricerca,  progettazione,  sviluppo, produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la
catena logistica, si qualificano inoltre come  attivita'  strategiche chiave quando sono inerenti a:
  a) tecnologie di riduzione  della  segnatura  radar  (stealthness); nanotecnologie; tecnologie dei  materiali  compositi  ad  alto  grado
termico; tecnologie per la  progettazione  e  fabbricazione  di  meta materiali;  tecnologie  per  la  progettazione  e  fabbricazione   di
Superfici a Selezione di Frequenza (FSS);
  b) Materiali Radar  Assorbenti  (RAM);  materiali  per  radome  FSS (aeronautici, navali, terrestri); materiali ad alto grado termico per
motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali  per  fabbricazione di  satelliti,  scudi  spaziali  e  parti  di   armamenti   (affusti,
lanciatori e  canne);  materiali  per  l'abbattimento  della  traccia infrarosso e della traccia acustica.

Art. 2
Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali

  1. L'esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  all'articolo  1  del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012,  non  si  applica  alle  tipologie  di  atti  e operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo - fermi
restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e  comunicazione  di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del  2012,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  56  del  2012   - riguardanti  fusioni,  scissioni,  incorporazioni,  ovvero  cessioni,
anche  di  quote  di  partecipazione,  quando  le  relative  delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione  non  comportano  il trasferimento  dell'azienda  o  di  rami  di  essa  o   di   societa' controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2351,  terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332,  convertito  nella legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni, o infine  la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relative  a beni materiali  o  immateriali  o  l'assunzione  di  vincoli  che  ne condizionino l'impiego.
  2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza  di elementi informativi circa la minaccia di un  grave  pregiudizio  per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

Art. 3
Norma transitoria

  1.  Nelle  more   della   emanazione   del   regolamento   previsto dall'articolo  1,  comma  8,  del  decreto-legge  n.  21  del   2012,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  56  del  2012,  le notifiche e le informazioni di cui  ai  commi  4  e  5  del  medesimo
articolo 1 sono rese al Ministero della difesa - Segretario  generale e   Direttore   nazionale   degli   armamenti,   che   le   trasmette
immediatamente  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   al Ministero dell'economia e delle finanze, al  Ministero  dell'interno,
al Ministero degli  affari  esteri  e  al  Ministero  dello  sviluppo economico.
  2. Quando le attivita' individuate con  il  presente  decreto  sono esercitate da societa' partecipate,  direttamente  o  indirettamente,
dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  le  notifiche  e  le informazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del  decreto-legge
n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56  del 2012, sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, che le trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri, al Ministero della difesa, al Ministero  dell'interno,  al  Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Roma, 30 novembre 2012
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti
Il Ministro della difesa Di Paola
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata
Il Ministro dello sviluppo economico Passera
Il Ministro dell'interno Cancellieri
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2013
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 124
 

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