D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253. Attivita' di rilevanza strategica per la difesa e la sicurezza nazionale. G.U. n. 29 del 4 febbraio 2013.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2012, n. 253
Regolamento recante individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
Gazzetta Ufficiale n.29 del 4 febbraio 2013
Art. 1
Individuazione delle attivita' di rilevanza strategica e delle attivita' strategiche chiave nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale.
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale,
ivi comprese le attivita' strategiche chiave, sono individuate nello studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione,
l'integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, dei seguenti sistemi e materiali:
a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni (C4I), con le relative misure per garantire la sicurezza delle informazioni; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) capacita' operative complesse netcentriche terrestri, navali ed aeronautiche e relative capacita' di difesa cibernetica;
2) sistemi di guerra elettronica ed acustica ad alto livello di automazione ed in grado di coprire l'intera gamma delle minacce
attuali e future;
3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta, elaborazione e disseminazione dei prodotti dell'attivita' informativa
tecnico-militare;
4) sistemi crypto e relativi algoritmi per la protezione e trasmissione sicura di informazioni, comunicazioni telefoniche e
trasmissioni radio, includendo l'applicazione di nuove tecnologie e nuovi algoritmi di cifratura, decifratura e decriptazione, comprese tecnologie quantistiche e steganografiche;
b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sensori acustici attivi e passivi e sensori integrati elettroottici ad alta risoluzione di tipo tradizionale ed iper
spettrale, nonche' radar multi spettrali a scansione elettronica;
2) sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione, sia nella componente terrestre sia in quella spaziale
(inclusa l'attivita' gestionale dei relativi servizi), per l'osservazione terrestre (ottica e radar) e per le comunicazioni;
3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed esplorazione idonei ad
operare a media quota con lunga autonomia (UAV MALE), sia per combattimento (UCAV);
4) sistemi di esplorazione subacquea con connessi software per l'elaborazione di modelli e simulazioni, nonche' sistemi per l'abbattimento delle segnature acustiche di mezzi navali;
c) sistemi con e senza equipaggio idonei a contrastare le molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; in quest'ambito,
le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi e sensori di scoperta, di protezione balistica attiva e passiva inclusi i sistemi di protezione di scafi e di torrette dei
veicoli contro le minacce da ordigni esplosivi improvvisati (IED) e da mine, nonche' i relativi sistemi di fusione delle informazioni;
2) sistemi individuali di protezione;
d) sistemi d'arma avanzati, integrati nelle reti C4I, indispensabili per garantire un margine di vantaggio sui possibili
avversari e quindi finalizzati alla sicurezza ed efficacia in operazioni; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come
strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi missilistici avanzati ad elevata affidabilita' e precisione nei segmenti aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e
superficie/superficie, con particolare riferimento ai sistemi di guida;
2) munizionamento guidato di precisione a lunga gittata per artiglierie terrestri e navali;
3) sistemi subacquei avanzati ad elevata affidabilita' e precisione (siluri pesanti e leggeri, contromisure);
4) navi da guerra e integrazione di sistemi d'arma, sensori operanti nelle varie bande elettroottiche o elettromagnetiche,
nonche' sistemi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di piattaforma e sistemi propulsivi;
e) sistemi aeronautici avanzati, dotati di sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le attivita' si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi di addestramento aeronautico militare avanzato, sia nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado di formare piloti per le nuove generazioni di velivoli militari;
2) velivoli militari ad ala rotante ad elevate prestazioni, con particolare riferimento alla velocita' e ai sistemi di controllo
missione;
f) sistemi di propulsione aerospaziali e navali militari ad elevate prestazioni e affidabilita'; in quest'ambito, le attivita' si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) trasmissioni di potenza e trasmissioni comando accessori dei motori aeronautici;
2) sistemi propulsivi a propellente solido e liquido per i lanciatori spaziali.
2. Le attivita' di studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la
catena logistica, si qualificano inoltre come attivita' strategiche chiave quando sono inerenti a:
a) tecnologie di riduzione della segnatura radar (stealthness); nanotecnologie; tecnologie dei materiali compositi ad alto grado
termico; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di meta materiali; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di
Superfici a Selezione di Frequenza (FSS);
b) Materiali Radar Assorbenti (RAM); materiali per radome FSS (aeronautici, navali, terrestri); materiali ad alto grado termico per
motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali per fabbricazione di satelliti, scudi spaziali e parti di armamenti (affusti,
lanciatori e canne); materiali per l'abbattimento della traccia infrarosso e della traccia acustica.
Art. 2
Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali
1. L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 56 del 2012, non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo - fermi
restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012 - riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni,
anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego.
2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Art. 3
Norma transitoria
1. Nelle more della emanazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 21 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, le notifiche e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo
articolo 1 sono rese al Ministero della difesa - Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti, che le trasmette
immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno,
al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico.
2. Quando le attivita' individuate con il presente decreto sono esercitate da societa' partecipate, direttamente o indirettamente,
dal Ministero dell'economia e delle finanze, le notifiche e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge
n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, che le trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 novembre 2012
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti
Il Ministro della difesa Di Paola
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata
Il Ministro dello sviluppo economico Passera
Il Ministro dell'interno Cancellieri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2013
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 124
Email: [email protected]