Tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate. G.U., n. 203 del 01 settembre 2011.
Decreto del Presidente del Consiglio dei MInistri 22 luglio 2011. Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate. Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2011.
Capo I
Principi di sicurezza delle informazioni
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "legge", la legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) "Sicurezza delle informazioni", la salvaguardia e la continua e
completa protezione delle informazioni classificate o coperte da
segreto di Stato, attraverso l'adozione di norme e procedure,
organizzative ed esecutive, nei settori delle abilitazioni di
sicurezza, della sicurezza fisica, della tecnologia delle
informazioni e delle comunicazioni;
c) "Autorita' nazionale per la sicurezza" (ANS), il Presidente del
Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni
classificate;
d) "Autorita' delegata", il Ministro senza portafoglio o il
Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 3 della legge;
e) "Organizzazione nazionale di sicurezza", il complesso di Organi,
Uffici, unita' amministrative, organizzative, produttive o di
servizio della Pubblica amministrazione e di ogni altra persona
giuridica, ente, associazione od operatore economico legittimati alla
trattazione di informazioni coperte da segreto di Stato o
classificate, le cui finalita' consistono nell'assicurare modalita'
di gestione e trattazione uniformi e sicure, nonche' protezione
ininterrotta alle informazioni coperte da segreto di Stato o
classificate;
f) "Segreto di Stato", il segreto come definito dall'articolo 39,
comma 1, della legge;
g) "Informazione coperta da segreto di Stato", l'informazione, la
notizia, il documento, l'atto, l'attivita', la cosa o il luogo sui
quali il vincolo del segreto di Stato sia stato apposto o opposto e
confermato e, ove possibile, annotato;
h) "Classifica di segretezza", il livello di segretezza attribuito
ad un'informazione ai sensi dell'articolo 42 della legge e
dell'articolo 4 del DPCM n. 7 del 12 giugno 2009;
i) "Originatore", il soggetto che ha apposto la classifica di
segretezza all'informazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della
legge e dell'art. 4, comma 7, del DPCM n. 7 del 12 giugno 2009;
l) "Qualifica di sicurezza" o "qualifica", la sigla o altro termine
convenzionale (es. NATO, UE, altre) che, attribuita ad
un'informazione, classificata e non, indica l'Organizzazione
internazionale o comunitaria o il programma intergovernativo di
appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione;
m) "Informazione classificata", ogni informazione, atto, attivita',
documento, materiale o cosa, cui sia stata attribuita una delle
classifiche di segretezza previste dall'articolo 42, comma 3, della
legge;
n) "Documento classificato", l'informazione classificata
rappresentata in forma grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica, informatica o in ogni altra forma;
o) "Materiale classificato", qualsiasi oggetto, cosa o componente
di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, sistema elementare
o dispositivo o parte di esso, compreso il software operativo,
prodotto a mano o meccanicamente, automaticamente o elettronicamente,
finito o in corso di lavorazione, compresi i materiali per la
sicurezza delle comunicazioni (COMSEC), l'elaborazione automatica dei
dati (EAD), nonche' i prodotti della tecnologia dell'informazione
(ICT) coperti da una classifica di segretezza;
p) "Declassifica", la riduzione ad un livello inferiore o
l'eliminazione della classifica di segretezza gia' attribuita ad
un'informazione;
q) "Informazioni non classificate controllate", le informazioni non
classificate che richiedono misure di protezione minime e il cui
accesso e' consentito alle sole persone che hanno necessita' di
trattarle per motivi attinenti al loro impiego, incarico o
professione;
r) "Trattazione delle informazioni classificate o coperte da
segreto di Stato", la gestione, l'accesso, la conoscenza, la
consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, la comunicazione delle informazioni
classificate o coperte da segreto di Stato;
s) "Gestione dei documenti classificati o coperti da segreto di
Stato", la protezione fisica, logica e tecnica, l'originazione, la
spedizione, la contabilizzazione, la diramazione, la ricezione, la
registrazione, la riproduzione, la conservazione, la custodia,
l'archiviazione, il trasporto e la distruzione legittima dei
documenti classificati, nonche' la preparazione dei relativi plichi;
t) "Nulla osta di sicurezza" per le persone fisiche - in seguito
NOS - il provvedimento che legittima alla trattazione di informazioni
classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO coloro che hanno
la necessita' di conoscerle;
u) "Violazione della sicurezza", la conseguenza di azioni od
omissioni contrarie ad una disposizione in materia di protezione e
tutela delle informazioni classificate, che potrebbero mettere a
repentaglio o compromettere le informazioni stesse;
v) "Compromissione di informazioni classificate", la conoscenza di
informazioni classificate da parte di persona non autorizzata ovvero
non adeguatamente abilitata ai fini della sicurezza o che non abbia
la necessita' di conoscerle.
z) "Operatore economico", l'imprenditore, il fornitore e il
prestatore di servizi o il raggruppamento o il consorzio di essi,
come definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163;
aa) "Abilitazione Preventiva" (AP), il provvedimento che consente
all'operatore economico la partecipazione a gare d'appalto o a
procedure finalizzate all'affidamento di contratti classificati
RISERVATISSIMO o RISERVATO o dichiarati eseguibili con speciali
misure di sicurezza;
bb) "Nulla Osta di Sicurezza Industriale" (NOSI), il provvedimento
che abilita l'operatore economico alla trattazione e gestione di
informazioni classificate e consente di partecipare a gare d'appalto
finalizzate all'affidamento di contratti classificati o dichiarati
eseguibili con speciali misure di sicurezza, nonche', in caso di
aggiudicazione, di eseguire lavori, fornire beni e servizi,
realizzare opere, studi e progettazioni ai quali sia stata attribuita
una classifica di segretezza;
cc) "Sicurezza fisica", il complesso delle misure di sicurezza
destinate alla protezione fisica delle strutture, delle aree, degli
edifici, degli uffici, dei sistemi di comunicazione e di informazione
e di qualunque altro luogo dove sono trattate o custodite
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;
dd) "INFOSEC" (sicurezza delle informazioni), le misure di
sicurezza atte a tutelare le informazioni classificate, o coperte da
segreto di Stato, elaborate e memorizzate con sistemi informatici e
trasmesse con sistemi di comunicazione ed altri sistemi elettronici;
ee) "COMSEC" (sicurezza delle comunicazioni), le misure di
sicurezza crittografica, delle trasmissioni, fisica e del personale,
finalizzate a garantire la protezione delle informazioni classificate
o coperte da segreto di Stato, trattate attraverso sistemi di
comunicazione, nonche' ad impedirne la conoscenza da parte di
soggetti non autorizzati;
ff) Sistema EAD (elaborazione automatica dei dati), il complesso di
apparati, aree ad accesso riservato, personale abilitato, hardware,
software e procedure operative, finalizzato all'elaborazione,
memorizzazione e trasmissione di informazioni classificate, o coperte
da segreto di Stato, attraverso sistemi informatici;
gg) "COMPUSEC" (sicurezza dei sistemi EAD), le misure di sicurezza
finalizzate a prevenire la deliberata o involontaria acquisizione,
manipolazione, modifica o perdita delle informazioni classificate, o
coperte da segreto di Stato, contenute o elaborate da un sistema EAD
e l'uso non autorizzato del suddetto sistema;
hh) "TEMPEST", le tecnologie atte ad eliminare, o ridurre entro
valori non pericolosi ai fini della sicurezza, le emissioni prodotte
dalle apparecchiature elettroniche che elaborano e trattano
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;
ii) "Sicurezza cibernetica", l'insieme delle misure di sicurezza da
attuare per contrastare gli attacchi informatici che, attraverso le
connessioni di rete, possono essere perpetrati ai danni di sistemi
informatici che trattano informazioni classificate o coperte da
segreto di Stato.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai soggetti pubblici e privati
che, per fini istituzionali, di impresa o contrattuali, hanno
necessita' di trattare informazioni coperte da segreto di Stato o da
classifica di segretezza nazionale, apposta per ragioni di sicurezza
dello Stato, ovvero da classifica attribuita nel quadro del Trattato
del Nord Atlantico, dell'Unione europea e di qualunque altro accordo
od organizzazione internazionale di cui l'Italia e' parte.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di
esercizio della funzione giurisdizionale e di diritto di difesa, le
disposizioni di cui al presente regolamento, fatta eccezione per
quelle in materia di NOS nei confronti degli appartenenti ad ogni
magistratura nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, si
applicano agli uffici di cui all'art. 3 del R.D. 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' agli analoghi
uffici presso altri organi giurisdizionali, anche ai fini di quanto
previsto dall'art. 42, comma 8, della legge.
Art. 3
Obiettivi
1. Le disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni
perseguono i seguenti obiettivi:
a) tutelare le informazioni classificate, o coperte da segreto di
Stato, dalla sottrazione, manomissione, distruzione, manipolazione,
spionaggio o rivelazione non autorizzata;
b) salvaguardare le informazioni classificate, o coperte da segreto
di Stato, trattate con sistemi di elaborazione dati, con reti di
comunicazione e con prodotti delle tecnologie dell'informazione da
minacce che possano pregiudicare la riservatezza, integrita',
disponibilita' ed autenticita';
c) preservare le installazioni, gli edifici e i locali all'interno
dei quali vengono trattate informazioni classificate, o coperte da
segreto di Stato, da atti di sabotaggio e da qualsiasi altra azione
finalizzata ad arrecare danni alle stesse.
2. L'accesso alle informazioni classificate e' consentito soltanto
alle persone che, fermo restando il possesso del NOS quando
richiesto, hanno necessita' di conoscerle in funzione del proprio
incarico. La conoscenza delle informazioni coperte da segreto di
Stato e' regolata ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge.
Capo II
Autorita' nazionale per la sicurezza.
Organizzazione nazionale per la sicurezza
Art. 4
Autorita' nazionale per la sicurezza
1. L'Autorita' nazionale per la sicurezza:
a) ha l'alta direzione delle attivita' concernenti la protezione e
la tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di
Stato trattate da qualunque soggetto, pubblico o privato, sottoposto
alla sovranita' nazionale, anche in attuazione di accordi
internazionali e della normativa comunitaria;
b) adotta ogni disposizione ritenuta necessaria ai fini di cui alla
lettera a), assicurando altresi' l'armonizzazione delle disposizioni
di tutela delle informazioni classificate a carattere settoriale con
le disposizioni previste dal presente regolamento e dai provvedimenti
attuativi o collegati;
c) provvede ai sensi di legge, in caso di mancata conferma del
segreto di Stato all'autorita' giudiziaria, a declassificare gli
atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di
segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorita'
giudiziaria competente;
d) adotta le deliberazioni di competenza conseguenti alle
comunicazioni dell'autorita' giudiziaria riguardanti l'opposizione in
giudizio del segreto di Stato;
e) dispone la proroga, nei casi previsti dalla legge,
dell'efficacia delle classifiche di segretezza oltre il termine di
quindici anni;
f) determina gli indirizzi per la negoziazione e per l'attuazione
degli accordi con gli altri Stati e con gli Organismi internazionali
finalizzati alla tutela delle informazioni classificate o coperte da
segreto di Stato. Ai medesimi fini, ferme restando le vigenti
disposizioni in tema di diritto dei trattati, puo' autorizzare
l'Organo nazionale di sicurezza di cui all'articolo 6 alla stipula
dei relativi atti negoziali;
g) promuove l'adozione, nel quadro delle normative in materia di
sicurezza delle informazioni vigenti in ambito parlamentare e presso
altri organi costituzionali, di misure finalizzate a garantire
livelli di protezione delle informazioni classificate analoghi a
quelli previsti dal presente regolamento e da organizzazioni
internazionali di cui l'Italia e' parte.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, l'Autorita' nazionale per la
sicurezza si avvale dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza.
Art. 5
Organizzazione nazionale per la sicurezza
1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza si articola in:
a) Organo nazionale di sicurezza;
b) Ufficio centrale per la segretezza;
c) Organi centrali di sicurezza;
d) Organi periferici di sicurezza;
e) Organi di sicurezza presso gli operatori economici.
2. Presso gli Organi centrali di sicurezza sono costituite
Segreterie principali di sicurezza per l'assolvimento dei compiti di
cui all'articolo 9.
3. Possono essere, altresi', costituiti Segreterie di sicurezza e
Punti di controllo, alle dipendenze funzionali di Organi centrali di
sicurezza o di Organi periferici di sicurezza, secondo quanto
previsto dall'articolo 11.
4. L'esercizio delle funzioni dell'Organo nazionale di sicurezza e
dell'Ufficio Centrale per la Segretezza puo' essere delegato agli
Organi centrali di sicurezza ed agli Organi periferici di sicurezza.
Art. 6
Organo nazionale di sicurezza
1. Il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza di cui all'articolo 4 della legge, quale Organo nazionale
di sicurezza esercita le funzioni di direzione e coordinamento
dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza e, secondo le
direttive impartite dall'Autorita' nazionale per la sicurezza:
a) assicura, nell'ambito dell'organizzazione della sicurezza,
l'attuazione delle disposizioni regolamentari e di ogni altra
disposizione emanata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza in
materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle
classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta
applicazione;
b) emana le direttive e le disposizioni attuative in materia di
tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato,
ivi comprese quelle concernenti i requisiti per l'istituzione delle
articolazioni e delle altre strutture dell'Organizzazione nazionale
di sicurezza, la gestione e trattazione dei documenti classificati o
coperti da segreto di Stato, la sicurezza delle comunicazioni
classificate o coperte da segreto di Stato, dei sistemi per
l'elaborazione automatica dei dati classificati o coperti da segreto
di Stato e dei prodotti e delle tecnologie dell'informazione
destinati alla trattazione di informazioni classificate o coperte da
segreto di Stato, nonche' le procedure per il servizio cifra;
c) adotta i provvedimenti concernenti l'Organizzazione nazionale
per la sicurezza autorizzando, nell'ambito di un Ministero, struttura
governativa, Forza armata, ente o operatore economico, l'istituzione,
il cambio di denominazione e l'estinzione delle Segreterie principali
di sicurezza degli Organi centrali di sicurezza, degli Organi
periferici di sicurezza, nonche' l'istituzione, il cambio di
denominazione e l'estinzione delle Segreterie speciali
COSMIC-ATOMAL-UE/SS, delle Segreterie speciali COSMIC-UE/SS, dei
Punti di Controllo COSMIC-ATOMAL-UE/SS e dei Punti di controllo
COSMIC-UE/SS, nonche' l'istituzione, il cambio di denominazione e
l'estinzione degli Organi di sicurezza presso gli operatori
economici;
d) e' l'autorita' responsabile in ambito nazionale della sicurezza
delle informazioni classificate della NATO e dell'Unione Europea,
secondo le disposizioni di tali organizzazioni;
e) negozia e stipula, previa autorizzazione dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza e sulla base degli indirizzi dalla stessa
emanati, accordi generali di sicurezza con altri Paesi e con
Organizzazioni internazionali o comunitarie per la protezione e
tutela delle informazioni classificate;
f) assicura i rapporti con le autorita' di sicurezza degli altri
Paesi o di altri Organismi internazionali per la protezione e tutela
amministrativa delle informazioni classificate;
g) sovrintende e vigila sul corretto funzionamento
dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza.
Art. 7
Ufficio centrale per la segretezza
1. Secondo le direttive impartite dall'Organo nazionale di
sicurezza, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) svolge
funzioni di direzione e di coordinamento, di consulenza e di
controllo sull'applicazione della normativa in materia di protezione
e tutela delle informazioni classificate e del segreto di Stato. A
tal fine l'UCSe:
a) cura gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle
funzioni dell'Autorita' nazionale per la sicurezza a tutela del
segreto di Stato;
b) predispone le disposizioni esplicative volte a garantire la
sicurezza delle informazioni classificate o coperte da segreto di
Stato, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla
produzione industriale;
c) autorizza, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 1, ed all'articolo 11, commi 6 e 7, l'istituzione di Segreterie
principali di sicurezza, Segreterie di sicurezza e Punti di
controllo, secondo quanto previsto dagli articoli 9, comma 4, e 11,
comma 8;
d) cura l'attivita' preparatoria e la predisposizione per la
stipula di schemi di accordi generali di sicurezza per la protezione
e tutela delle informazioni classificate con altri Paesi e con
Organizzazioni internazionali o comunitarie;
e) esprime il parere sui progetti di accordi di cooperazione e sui
memorandum d'intesa delle Pubbliche Amministrazioni che contengono
clausole concernenti la protezione e tutela delle informazioni
classificate;
f) definisce le misure di sicurezza cibernetica che devono essere
adottate a protezione dei sistemi e delle infrastrutture informatiche
che trattano informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;
g) assicura l'attuazione degli adempimenti previsti dalle
disposizioni in materia di trattazione e gestione dei documenti
informatici classificati firmati digitalmente ed assume in tale
settore la funzione di autorita' di certificazione;
h) rilascia e revoca i NOS e le abilitazioni di sicurezza;
i) rilascia, ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20
novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio, le
abilitazioni di sicurezza ai parlamentari europei di nazionalita'
italiana;
l) rilascia e revoca le autorizzazioni dei centri COMSEC di cui
all'art. 53 e le autorizzazioni personali per l'accesso CIFRA di cui
all'art. 52;
m) rilascia e revoca le omologazioni EAD di cui all'art. 60;
n) rilascia e revoca le omologazioni per l'impiego dei dispositivi
COMSEC e le certificazioni TEMPEST di cui agli articoli 55 e 56;
o) conserva ed aggiorna l'elenco completo di tutti i soggetti
muniti di NOS;
p) aggiorna e dirama l'elenco delle Segreterie principali di
sicurezza;
q) sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri le richieste
di autorizzazione alla segretazione presentate ai sensi dell'articolo
9, comma 10, della legge;
r) provvede agli adempimenti istruttori per l'apposizione e la
conferma dell'opposizione del segreto di Stato, sottoponendo alle
determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, per il
tramite dell'Autorita' delegata, la documentazione di interesse;
s) effettua, direttamente o delegandone l'esecuzione ad
articolazioni dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza, le
ispezioni di sicurezza ordinarie o straordinarie nei confronti dei
soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione delle
informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, al fine di
vigilare sulla corretta applicazione delle norme, delle direttive e
delle altre disposizioni adottate in materia;
t) definisce ed aggiorna, anche in relazione all'osservanza di
accordi internazionali e della normativa comunitaria, le procedure
per le ispezioni di sicurezza nei confronti di soggetti pubblici e
privati che trattano informazioni classificate o coperte da segreto
di Stato;
u) provvede anche mediante delega all'istruttoria ed al rilascio
delle autorizzazioni alle visite presso soggetti pubblici, enti e
operatori economici nazionali che trattano informazioni classificate;
v) richiede, anche mediante delega, alle Autorita' straniere
l'autorizzazione per le visite a operatori economici, enti e uffici
esteri, che trattano e gestiscono informazioni, atti e documenti
classificati di comune interesse;
z) rilascia autorizzazione per l'esportazione di materiali
classificati e per il trasporto nazionale ed internazionale degli
stessi;
aa) rilascia le autorizzazioni per la movimentazione, in ambito
nazionale ed internazionale, di documentazione e materiale COMSEC,
approvato o autorizzato dall'UCSe, per la protezione di informazioni
classificate o coperte da segreto di Stato;
bb) partecipa presso Organizzazioni internazionali e istituzioni
comunitarie, a comitati, gruppi di lavoro e riunioni per
l'elaborazione di normative e di progetti di accordi di sicurezza e
di altri atti aventi ad oggetto la protezione e la tutela delle
informazioni classificate di mutuo interesse;
cc) fornisce supporto all'Organo nazionale di sicurezza quale
autorita' responsabile in ambito nazionale della sicurezza delle
informazioni classificate della NATO e dell'Unione Europea, secondo
le disposizioni di tali organizzazioni;
dd) valuta le violazioni della sicurezza e le compromissioni di
informazioni classificate, delle quali viene a conoscenza in sede di
attivita' ispettiva o a seguito di segnalazione da parte delle
strutture di sicurezza competenti, ai fini dell'adozione dei
conseguenti provvedimenti;
ee) tiene ed aggiorna gli elenchi dei materiali e dei dispositivi
COMSEC e TEMPEST di cui all'art. 56, nonche' delle attrezzature e
dispositivi per la sicurezza fisica approvati ai fini dell'impiego
per la protezione delle informazioni classificate o coperte da
segreto di Stato;
ff) tiene ed aggiorna gli elenchi dei laboratori TEMPEST omologati
e dei Centri di Valutazione abilitati di cui al DPCM 11 aprile 2002.
2. Presso l'UCSe sono istituiti:
a) l'"Ufficio Inventario", che cura la registrazione dei
provvedimenti di apposizione, conferma e proroga del segreto di Stato
e dei documenti coperti da segreto di Stato, aggiornandone
periodicamente la situazione;
b) l'"Elenco nazionale dei soggetti muniti di NOS" conservato e
consultato in via esclusiva dall'UCSe ed aggiornato dallo stesso UCSe
anche sulla base degli elementi forniti dalle altre autorita' di cui
all'art. 24.
3. Operano altresi' nell'ambito dell'UCSe:
a) il "Registro centrale", che cura la distribuzione alle
Segreterie principali di sicurezza dei documenti COSMIC-SEGRETISSIMO
e ATOMAL pervenuti dalla NATO e dai Paesi membri; aggiorna la
situazione nazionale dei documenti COSMIC-SEGRETISSIMO e ATOMAL
distribuiti alle Segreterie principali di sicurezza, nonche' di
quelli pervenuti alle Segreterie principali di sicurezza e alle
Segreterie di sicurezza e ai Punti di controllo direttamente dalla
NATO e dai suoi Paesi membri; aggiorna la situazione relativa ai
documenti SEGRETISSIMO nazionali in possesso delle Segreterie
principali di sicurezza, delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di
controllo;
b) l'"Ufficio centrale di registrazione UE SEGRETISSIMO", che cura
la distribuzione alle Segreterie principali di sicurezza dei
documenti UE-SEGRETISSIMO che ad esso pervengono da istituzioni
dell'Unione europea, la registrazione di quelli eventualmente
pervenuti alle Segreterie principali di sicurezza, alle Segreterie di
sicurezza e ai Punti di controllo direttamente da istituzioni
dell'Unione europea, nonche' l'aggiornamento della situazione
nazionale di tali documenti;
c) l'Agenzia nazionale di distribuzione per l'espletamento delle
attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lett. q) del DPCM n.
7/2009;
4. L'UCSe e':
a) depositario e responsabile dell'uso del sigillo NATO, assegnato
all'Italia dal Consiglio del Nord Atlantico per il trasporto dei
documenti e materiali con classifica NATO-RISERVATISSIMO o superiore
verso altri Paesi dell'Alleanza atlantica, nonche' del rilascio
dell'apposito "Certificato di corriere" all'ammini-strazione che
dispone il trasporto;
b) competente al rilascio della "Autorizzazione per le scorte di
sicurezza" per il trasporto di documenti e materiali classificati
prodotti dagli operatori economici nell'interesse della NATO, nonche'
del "Certificato di corriere per il trasporto internazionale a mano
di documenti e materiali classificati", riferito a documenti e
materiali classificati prodotti dagli operatori economici e destinati
all'estero nell'ambito di programmi internazionali;
c) ente di certificazione per la sicurezza informatica ai sensi del
DPCM 11 aprile 2002.
Art. 8
Organi centrali di sicurezza
1. Presso i Ministeri, le strutture governative, lo Stato Maggiore
della Difesa, le Forze armate, il Segretariato Generale della Difesa-
Direzione Nazionale degli Armamenti, il Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza o gli
altri enti che, per ragioni istituzionali, hanno la necessita' di
trattare informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, la
responsabilita' relativa alla protezione e alla tutela delle
medesime, a livello centrale e periferico, fa capo rispettivamente al
Ministro, all'organo previsto dal relativo ordinamento o all'organo
di vertice dell'ente.
2. Le autorita' di cui al comma 1 possono delegare l'esercizio dei
compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle
informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, ad un
funzionario o ufficiale, di elevato livello gerarchico, munito di
adeguata abilitazione di sicurezza, che assume la denominazione di
"Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza". Il
"Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" svolge
compiti di direzione, coordinamento, controllo, nonche' attivita'
ispettiva e di inchiesta in materia di protezione e tutela delle
informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, nell'ambito
del Ministero, della struttura governativa, dello Stato Maggiore
della Difesa, della Forza armata, del Segretariato Generale della
Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della Guardia di
Finanza o dell'ente di appartenenza. In mancanza di delega, i
predetti compiti sono esercitati direttamente dalle autorita' di cui
al comma 1.
3. Al fine di assicurare continuita' all'esercizio delle funzioni e
dei compiti di protezione e tutela delle informazioni classificate, o
coperte da segreto di Stato, le autorita' di cui al comma 1 possono
nominare anche un "sostituto Funzionario alla sicurezza" o un
"sostituto Ufficiale alla sicurezza", con il compito di sostituire il
titolare dell'incarico in tutti i casi di assenza o impedimento.
4. Per l'esercizio delle funzioni, il "Funzionario alla sicurezza"
o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale del Capo della Segreteria
principale di sicurezza di cui all'articolo 9, denominato
"Funzionario di controllo" o "Ufficiale di controllo", coadiuvato da
personale esperto nella trattazione e gestione dei documenti
classificati. Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, delle
Forze armate, del Segretariato Generale della Difesa - Direzione
Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, l'"Ufficiale alla sicurezza" si avvale del Capo Ufficio
Sicurezza.
5. Gli incarichi di "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla
sicurezza" di cui al comma 2 e quello di "Funzionario di controllo" o
"Ufficiale di controllo" di cui al comma 4 non possono essere assolti
dalla stessa persona, salvo casi eccezionali connessi ad esigenze
organiche o funzionali.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni, ove la trattazione di
informazioni classificate comporti anche l'utilizzo di sistemi COMSEC
o EAD, il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza"
si avvale anche di:
a) un "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", come definito
all'art. 51;
b) un "Funzionario alla sicurezza EAD" o "Ufficiale alla sicurezza
EAD", come definito all'art. 58;
c) un "Funzionario alla sicurezza fisica" o "Ufficiale alla
sicurezza fisica", come definito all'art. 65;
d) un "Centro" come definito all'articolo 3, comma 1, lett. r) del
DPCM n. 7 del 12 giugno 2009;
e) un "Custode del materiale CIFRA", come definito all'art. 51.
7. Il complesso rappresentato dal "Funzionario alla sicurezza" o
"Ufficiale alla sicurezza", dal "Capo Ufficio Sicurezza" dal "Capo
della Segreteria principale di sicurezza", dal "Funzionario COMSEC" o
"Ufficiale COMSEC", dal "Funzionario alla sicurezza EAD" o "Ufficiale
alla sicurezza EAD", dal "Funzionario alla sicurezza fisica" o
"Ufficiale alla sicurezza fisica", dalla stessa Segreteria principale
di sicurezza, dal "Centro" di cui al comma 6, lett. d) e dal "Custode
del materiale CIFRA" di cui al comma 6, lett. e), costituisce
l'Organo centrale di sicurezza.
8. L'Organo centrale di sicurezza e' diretto e coordinato dal
"Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza".
9. La nomina del "Funzionario di controllo" o "Ufficiale di
controllo" e dei Funzionari o Ufficiali di cui al comma 6, lettere
a), b), e c) e del "Custode del materiale CIFRA" e' disposta
dall'autorita' di cui al comma 1, su proposta del "Funzionario alla
sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza". Nel caso in cui esigenze
organiche o funzionali lo richiedano, la predetta autorita' puo'
attribuire gli incarichi di cui sopra, o alcuni di essi, alla stessa
persona ovvero al "Funzionario di controllo" o "Ufficiale di
controllo".
10. Il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza",
per assicurare la continuita' dell'esercizio delle funzioni
nell'ambito dell'Organo centrale di sicurezza, nomina due sostituti
del Capo della Segreteria principale, nonche' un sostituto dei
Funzionari o Ufficiali di cui al comma 6, lettere a), b) e c).
11. Gli Organi centrali di sicurezza hanno il compito di:
a) coordinare e controllare, presso tutte le articolazioni e le
altre strutture di sicurezza funzionalmente dipendenti, sia a livello
centrale che periferico, l'applicazione di tutte le disposizioni
inerenti alla protezione e alla tutela delle informazioni
classificate, o coperte da segreto di Stato;
b) emanare direttive interne per l'applicazione delle disposizioni
in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate o
coperte da segreto di Stato;
c) comunicare all'UCSe i nominativi del "Funzionario di controllo"
o "Ufficiale di controllo", e suoi sostituti, dei Funzionari o
Ufficiali di cui al comma 6, lettere a), b) e c) e loro sostituti,
nonche' i nominativi dei Funzionari o Ufficiali di controllo
designati, presso gli Organi periferici;
d) inoltrare all'UCSe le proposte finalizzate al miglioramento
della sicurezza delle informazioni classificate o coperte da segreto
di Stato nell'ambito della propria amministrazione o ente, sia a
livello centrale che periferico;
e) tenere aggiornato l'elenco dei NOS ed il relativo scadenzario;
f) proporre all'Organo nazionale di sicurezza, per il tramite
dell'UCSe, l'istituzione, il cambio di denominazione e l'estinzione
della Segreteria Principale di Sicurezza, degli Organi periferici,
delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo di cui
all'art. 11, comma 6;
g) istituire, nell'ambito della propria amministrazione, centrale e
periferica, le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo la cui
istituzione non sia riservata all'Organo nazionale di sicurezza;
h) comunicare all'UCSe l'avvenuta istituzione, modifica o
estinzione delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo di
cui alla lettera g);
i) curare gli adempimenti in materia di violazione della sicurezza
e di compromissione di informazioni classificate o coperte da segreto
di Stato.
12. Gli Organi centrali di sicurezza delle Forze armate hanno,
inoltre, il compito di effettuare, secondo le modalita' e i termini
indicati dalle vigenti disposizioni, le verifiche per l'accertamento
dei requisiti di sicurezza fisica ai fini del rilascio delle
abilitazioni di sicurezza richieste per le attivita' degli operatori
economici.
13. Gli Organi centrali di sicurezza delle amministrazioni e enti
interessati, quando richiesto dalle normative internazionali o
comunitarie di riferimento, comunicano all'UCSe i nominativi degli
operatori economici che hanno chiesto di partecipare a gare
classificate internazionali o comunitarie.
Art. 9
Segreterie principali di sicurezza
1. Presso i Ministeri, le strutture governative, lo Stato Maggiore
della Difesa, le Forze armate, il Segretariato Generale della Difesa
- Direzione Nazionale degli Armamenti, il Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza o ente
e' istituita, su autorizzazione dell'Organo nazionale di sicurezza,
nell'ambito dell'Organo centrale di sicurezza, una Segreteria
principale di sicurezza, rispondente ai requisiti fissati ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lett. b), responsabile della trattazione
delle informazioni classificate. Presso lo Stato Maggiore della
Difesa, le Forze armate, il Segretariato Generale della Difesa -
Direzione Nazionale degli Armamenti e il Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri, la Segreteria principale di sicurezza costituisce
un'articolazione dell'Ufficio Sicurezza.
2. La Segreteria principale di sicurezza, in relazione al livello
di segretezza e all'ente originatore della documentazione che e'
legittimata a trattare e gestire, assume la denominazione di:
a) "Segreteria speciale principale COSMIC-ATOMAL-UE/SS",
legittimata a trattare e gestire documenti della NATO, qualificati
COSMIC, ATOMAL, dell'UE, nazionali e documenti originati nell'ambito
di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o
relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali
di cooperazione militare, fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;
b) "Segreteria speciale principale COSMIC-UE/SS", legittimata a
trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli
qualificati ATOMAL, dell'UE, nazionali, e documenti originati
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita'
internazionali di cooperazione militare, fino al livello di
classifica SEGRETISSIMO;
c) "Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S", legittimata a
trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli
qualificati COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita'
internazionali di cooperazione militare, fino al livello di
classifica SEGRETO, e nazionali fino al livello di classifica
SEGRETISSIMO;
d) "Segreteria principale di sicurezza UE/S", legittimata a
trattare e gestire documenti dell'UE e documenti originati
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita'
internazionali di cooperazione militare, fino al livello di SEGRETO,
nonche' documenti nazionali fino al livello di classifica
SEGRETISSIMO;
e) "Segreteria principale di sicurezza", legittimata a trattare e
gestire soltanto documenti nazionali fino al livello di classifica di
SEGRETISSIMO.
3. Tutte le Segreterie principali di sicurezza sono altresi'
legittimate a trattare informazioni, classificate e non, sulle quali
sia stato apposto o confermato il segreto di Stato.
4. L'UCSe, per limitati periodi di tempo ed a fronte di
indifferibili esigenze operative, puo' in via eccezionale
autorizzare, anche in assenza dei requisiti fissati ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lett. b), l'istituzione di Segreterie
principali di sicurezza legittimate a trattare informazioni
classificate nazionali ad un livello massimo di RISERVATISSIMO. In
tali ipotesi, particolari prescrizioni di sicurezza saranno stabilite
caso per caso, ferma restando l'inapplicabilita' del comma 3.
5. Le Segreterie principali di sicurezza sono dirette dal
Funzionario di controllo o Ufficiale di controllo di cui all'art. 8,
comma 4, che assume la denominazione di "Capo della Segreteria
principale di sicurezza", coadiuvato da personale esperto nella
trattazione e gestione dei documenti classificati, individuato dal
Funzionario o Ufficiale alla sicurezza.
6. Le Segreterie principali di sicurezza hanno il compito di:
a) coadiuvare il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza nella sua
azione di direzione, coordinamento, controllo, ispettiva, di
inchiesta, e di quanto altro concerne la trattazione delle
informazioni classificate nell'ambito dell'intera organizzazione di
sicurezza sia a livello centrale che periferico;
b) promuovere, nell'ambito della propria organizzazione, la
conoscenza delle norme legislative e delle disposizioni
amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate
o coperte da segreto di Stato;
c) istruire, con periodicita' semestrale, il personale abilitato in
ordine alle responsabilita' connesse alla conoscenza e trattazione
delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;
d) tenere aggiornata la "lista di accesso", con la quale il
Funzionario o Ufficiale alla sicurezza, sulla base del principio
della necessita' di conoscere di cui all'art. 3, comma 2, determina i
soggetti autorizzati a trattare informazioni nazionali,
internazionali e comunitarie classificate SEGRETISSIMO e SEGRETO
nonche' quelle qualificate ATOMAL;
e) tenere aggiornato l'inventario dei documenti coperti da segreto
di Stato in carico alle altre strutture di sicurezza dipendenti e
trasmetterne all'UCSe il registro per la parifica annuale;
f) tenere aggiornati i registri di contabilizzazione dei documenti
classificati;
g) tenere aggiornato l'elenco dei NOS, con il relativo scadenzario;
h) restituire all'UCSe i NOS del personale che non ha piu'
necessita' di accedere alle informazioni classificate;
i) segnalare all'UCSe i nominativi delle persone designate dal
Funzionario o Ufficiale alla sicurezza ad attribuire alle
informazioni, ai documenti e ai materiali la classifica SEGRETISSIMO;
l) ricevere, registrare, custodire e, ove previsto, inoltrare alle
Segreterie di sicurezza e ai Punti di controllo funzionalmente
dipendenti, i documenti classificati a loro pervenuti per la relativa
trattazione;
m) comunicare all'UCSe gli estremi dei documenti SEGRETISSIMO
nazionali, COSMIC-SEGRETISSIMO, ATOMAL e UE-SEGRETISSIMO ricevuti non
per il suo tramite;
n) comunicare all'UCSe i nominativi dei Funzionari o Ufficiali di
cui all'art. 11, comma 9, e dei loro sostituti, preposti alle
Segreterie di sicurezza ed ai Punti di controllo istituiti
nell'ambito dell'amministrazione o ente di appartenenza;
o) segnalare con tempestivita' all'UCSe o all'Organo centrale di
sicurezza interessato o all'organismo internazionale o comunitario
competente, il livello del NOS del personale dell'amministrazione o
ente di appartenenza designato a partecipare a conferenze o riunioni
classificate in Italia o all'estero;
p) effettuare annualmente l'inventario e il controllo dei documenti
nazionali classificati SEGRETISSIMO e di quelli COSMIC-SEGRETISSIMO,
UE-SEGRETISSIMO e ATOMAL in carico anche alle strutture di sicurezza
funzionalmente dipendenti e trasmettere all'UCSe i verbali di
distruzione relativi a tali documenti, unitamente al registro
d'inventario per la parifica;
q) curare gli adempimenti di competenza previsti da direttive
dell'Organo nazionale di sicurezza in materia di violazione della
sicurezza e di compromissione di informazioni classificate o coperte
da segreto di Stato;
r) comunicare all'UCSe e all'originatore delle informazioni
classificate, con immediatezza e con un rapporto dettagliato, tutti i
casi di violazione della sicurezza e di compromissione delle predette
informazioni verificatisi nell'ambito della propria sfera di
competenza.
Art. 10
Organi periferici di sicurezza
1. Presso le articolazioni dei Ministeri, delle strutture
governative, dello Stato Maggiore della Difesa, delle Forze armate,
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale
della Guardia di Finanza o degli enti pubblici legittimati alla
trattazione di informazioni classificate o coperte da segreto di
Stato possono essere istituiti, su autorizzazione dell'Organo
nazionale di sicurezza, Organi periferici di sicurezza laddove, anche
in ragione della collocazione fisica decentrata, lo richiedano
comprovate ragioni di sicurezza e di correntezza della trattazione e
gestione della documentazione classificata. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 8, comma 1, presso le articolazioni ove e'
costituito un Organo periferico la responsabilita' relativa alla
sicurezza delle informazioni fa capo alla massima autorita' preposta
all'articolazione stessa.
2. All'Organo periferico di sicurezza e' preposto un "Funzionario o
Ufficiale alla sicurezza designato".
3. In caso di costituzione di un Organo periferico di sicurezza il
Funzionario o Ufficiale alla sicurezza dell'Organo centrale di
sicurezza, sulla base delle esigenze connesse alla trattazione di
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, puo', in
alternativa:
a) rimettere al titolare dell'articolazione amministrativa
decentrata (Capo dipartimento, Direttore generale, Ispettore
generale, Capo di Rappresentanza Diplomatica, Prefetto, Questore,
Comandante militare) o dell'ente la nomina del "Funzionario o
Ufficiale alla sicurezza designato" e di un suo sostituto. Spetta in
tal caso al predetto titolare il compito di nominare, su proposta del
"Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato", gli altri
responsabili della sicurezza di cui alla lettera b), e relativi
sostituti;
b) nominare il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato",
ed un suo sostituto e, su proposta del predetto "Funzionario o
Ufficiale alla sicurezza designato", il "Capo della Segreteria di
sicurezza" che assume la denominazione di Funzionario o Ufficiale di
controllo designato e due suoi sostituti e, quando necessario, il
"Funzionario o Ufficiale COMSEC designato", il "Funzionario o
Ufficiale alla sicurezza EAD designato", il "Funzionario o Ufficiale
alla sicurezza fisica designato", il "Custode del materiale CIFRA", e
un sostituto di ciascuno di essi;
c) nominare il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato"
ed un suo sostituto, e disporre che il "Funzionario o Ufficiale alla
sicurezza designato" nomini tutti gli altri responsabili della
sicurezza di cui alla lettera b), e relativi sostituti.
4. Per l'effettivo esercizio delle funzioni il "Funzionario o
Ufficiale alla sicurezza designato" ha alle sue dirette dipendenze il
"Capo della Segreteria di sicurezza" istituita presso l'Organo
periferico ed il "Funzionario o Ufficiale di controllo designato",
coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei
documenti classificati.
5. L'Organo periferico di sicurezza e' il complesso costituito dal
"Funzionario alla sicurezza designato" o "Ufficiale alla sicurezza
designato", dal "Funzionario COMSEC designato" o "Ufficiale COMSEC
designato", dal "Funzionario alla sicurezza EAD designato" o
"Ufficiale alla sicurezza EAD designato", dal "Funzionario alla
sicurezza fisica designato" o "Ufficiale alla sicurezza fisica
designato", dal "Capo della Segreteria di sicurezza", dal "Centro
CIFRA", dal "Custode del materiale CIFRA" e dalla stessa Segreteria
di sicurezza.
6. Il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" munito di
adeguata abilitazione di sicurezza, dirige, coordina e controlla
tutte le attivita' che riguardano la protezione e la tutela delle
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato.
7. Gli incarichi di "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza
designato" e gli altri incarichi previsti al comma 5 non possono
essere assolti dalla stessa persona, salvo casi eccezionali connessi
ad esigenze organiche o funzionali.
8. Dall'Organo periferico di sicurezza, ove istituito, possono
dipendere le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo
costituiti ai sensi dell'articolo 11 presso piu' sedi decentrate
della stessa amministrazione o ente sul territorio nazionale o in
un'area territoriale omogenea.
9. L'Organo periferico di sicurezza provvede a segnalare al
Funzionario o Ufficiale alla sicurezza i nominativi delle persone,
adeguatamente abilitate, che, nell'ambito dell'Organo periferico
stesso e delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo
dipendenti, sono autorizzate dal Funzionario o Ufficiale alla
sicurezza designato ad attribuire alle informazioni, ai documenti e
ai materiali la classifica di segretezza SEGRETISSIMO, con o senza
qualifica di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 12 giugno
2009 n. 7.
Art. 11
Segreterie di sicurezza e Punti di Controllo
1. Presso ogni articolazione di Ministero, di struttura
governativa, dello Stato Maggiore della Difesa, di Forza armata, del
Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degli
Armamenti, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del
Comando Generale della Guardia di Finanza o ente, dotata di Organo
centrale di sicurezza, possono essere istituiti, nella misura
strettamente necessaria, Segreterie di sicurezza e Punti di
controllo, rispondenti ai requisiti fissati ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lett. b). Alle Segreterie di sicurezza e ai Punti di
controllo e' affidato l'esercizio delle competenze relative alla
trattazione e alla gestione di documentazione classificata fissate
con direttive applicative dell'Organo nazionale di sicurezza, secondo
criteri che tengano conto delle esigenze di sicurezza e correntezza
della trattazione, anche in ragione della ubicazione logistica delle
strutture, nonche' della quantita' della documentazione da trattare.
2. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo possono essere
posti alle dipendenze di un Organo centrale, ovvero di Organi
periferici, ove istituiti.
3. Le Segreterie di sicurezza, in relazione al livello di
segretezza e all'ente originatore della documentazione che sono
legittimate a trattare e gestire, assumono la denominazione di:
a) "Segreteria speciale COSMIC-ATOMAL-UE/SS", legittimata a
trattare e gestire documenti nazionali, della NATO, qualificati
COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi
alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di
cooperazione militare fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;
b) "Segreteria speciale COSMIC-UE/SS", legittimata a trattare e
gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati
ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi
alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di
cooperazione militare, nonche' documenti nazionali fino al livello di
classifica SEGRETISSIMO;
c) "Segreteria di sicurezza NATO-UE/S", legittimata a trattare e
gestire, documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati
COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi
alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di
cooperazione militare, fino al livello di segretezza SEGRETO, nonche'
documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;
d) "Segreteria di sicurezza UE/S", legittimata a trattare e gestire
documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO,
nonche' dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte, relativi alla
partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di
cooperazione militare fino al livello di classifica SEGRETO;
e) "Segreteria di sicurezza", legittimata a gestire documenti
nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO.
4. I Punti di controllo, in relazione al livello di segretezza e
all'ente originatore della documentazione che sono legittimati a
trattare e gestire assumono la denominazione di:
a) "Punto di controllo COSMIC-ATOMAL-UE/SS", collocato in posizione
di dipendenza funzionale rispetto ad una Segreteria speciale
"COSMIC-ATOMAL-UE/SS", principale o non, legittimato a trattare e
gestire documenti nazionali, della NATO, qualificati COSMIC e ATOMAL,
dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni
internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi alla
partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di
cooperazione, fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;
b) "Punto di controllo COSMIC-UE/SS", collocato in posizione di
dipendenza funzionale rispetto ad una Segreteria speciale
"COSMIC-ATOMAL-UE/SS" o "COSMIC-UE/SS", principale o non, legittimato
a trattare e gestire documenti nazionali, della NATO, con
l'esclusione di quelli qualificati ATOMAL, dell'UE e documenti
originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui
l'Italia e' parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in
attivita' internazionali, fino al livello SEGRETISSIMO;
c) "Punto di controllo NATO-UE/S", collocato in posizione di
dipendenza funzionale rispetto ad una Segreteria speciale
"COSMIC-ATOMAL-UE/SS" o "COSMIC-UE/SS", principale o non, oppure ad
una Segreteria "NATO-UE/S", principale o non, legittimato a trattare
e gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli
qualificati COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita'
internazionali, fino al livello di classifica SEGRETO, nonche'
documenti nazionali fino al livello SEGRETISSIMO.
5. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo sono altresi'
legittimati a trattare informazioni, classificate e non, sulle quali
sia stato apposto o confermato il segreto di Stato.
6. L'istituzione delle Segreterie di sicurezza di cui al comma 3,
lettere a) e b), e dei Punti di controllo di cui al comma 4, lettere
a) e b), e' autorizzata dall'Organo nazionale di sicurezza, su
richiesta dell'Organo centrale di sicurezza inoltrata per il tramite
dell'UCSe.
7. L'istituzione delle Segreterie di sicurezza di cui al comma 3,
lettere c), d), e), e dei Punti di controllo di cui al comma 4,
lettera c) e' disposta dall'Organo centrale di sicurezza competente,
che ne da' comunicazione all'UCSe.
8. L'UCSe, per limitati periodi di tempo ed a fronte di
indifferibili esigenze operative, puo' in via eccezionale
autorizzare, anche in assenza dei requisiti fissati ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lett. b), l'istituzione di Segreterie di
sicurezza e Punti di controllo per la trattazione e gestione di
informazioni classificate nazionali ad un livello massimo di
RISERVATISSIMO. In tali ipotesi, particolari prescrizioni di
sicurezza saranno stabilite caso per caso, ferma restando
l'inapplica-bilita' del comma 5.
9. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo sono diretti
da un Funzionario o Ufficiale, che assume la denominazione di "Capo
della Segreteria di sicurezza" o di "Capo del Punto di controllo",
coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei
documenti classificati. Ove la Segreteria di sicurezza sia costituita
presso un Organo periferico, il "Capo della Segreteria di sicurezza"
assume la denominazione di "Funzionario o Ufficiale di controllo
designato".
10. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo hanno il
compito di:
a) promuovere la conoscenza delle norme legislative e delle
disposizioni amministrative concernenti la tutela delle informazioni
classificate o coperte da segreto di Stato;
b) istruire, con periodicita' almeno semestrale, il personale
titolare di NOS sulle responsabilita' connesse alla conoscenza e
trattazione delle informazioni classificate o coperte da segreto di
Stato;
c) tenere aggiornata la "lista di accesso" di cui all'art. 9, comma
6, lett. d);
d) controllare e gestire i documenti classificati originati
nell'ambito della propria sfera di competenza;
e) controllare e gestire i documenti classificati ricevuti;
f) tenere aggiornati i registri di contabilizzazione dei documenti
classificati di cui si e' responsabili;
g) effettuare annualmente l'inventario e il controllo dei documenti
nazionali classificati SEGRETISSIMO e di quelli COSMIC-SEGRETISSIMO,
UE-SEGRETISSIMO e ATOMAL in carico, e trasmettere all'UCSe, e per
conoscenza alla propria Segreteria principale di sicurezza, i verbali
di distruzione relativi a tali documenti;
h) tenere aggiornato l'elenco del personale della propria
articolazione per il quale e' stato rilasciato il NOS;
i) attuare le disposizioni di competenza relative alle richieste
per il rilascio e il rinnovo dei NOS per il personale della propria
articolazione;
l) comunicare all'Organo di sicurezza da cui dipende i nominativi
delle persone abilitate che non hanno piu' necessita' di accedere
alle informazioni classificate;
m) segnalare all'Organo di sicurezza da cui dipende ogni
controindicazione sopravvenuta a carico del personale abilitato
ritenuta d'interesse ai fini della valutazione dell'affidabilita'
della persona;
n) segnalare all'Organo di sicurezza da cui dipende i nominativi
delle persone della propria articolazione designate ad attribuire la
classifica di SEGRETISSIMO;
o) segnalare con tempestivita' all'Organo di sicurezza da cui
dipende il livello del NOS del personale della propria articolazione
designato a partecipare a conferenze o riunioni classificate in
Italia o all'estero;
p) curare gli adempimenti di competenza in materia di violazione
della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate.
Art. 12
Organizzazione di sicurezza nell'ambito degli operatori economici
1. L'operatore economico abilitato alla trattazione delle
informazioni classificate, previa autorizzazione dell'Organo
nazionale di sicurezza, istituisce una propria organizzazione di
sicurezza, adeguata alle categorie di informazioni classificate che
l'operatore economico ha necessita' di trattare, nonche' alle proprie
dimensioni o caratteristiche infrastrutturali o gestionali.
Art. 13
Responsabilita' della protezione e della tutela delle informazioni
classificate nell'ambito degli operatori economici
1. Presso ogni operatore economico abilitato alla loro trattazione,
la responsabilita' della protezione e della tutela delle informazioni
classificate, a livello centrale e periferico, fa capo al legale
rappresentante.
2. Il legale rappresentante dell'operatore economico, in relazione
ad esigenze organizzative e funzionali, puo' delegare l'esercizio dei
compiti e delle funzioni per la protezione e tutela delle
informazioni classificate ad un dirigente o funzionario, in possesso
di sola cittadinanza italiana, di abilitazione di livello adeguato ai
fini della sicurezza ed esperto nel settore, che assume la
denominazione di "Funzionario alla sicurezza".
3. Presso le sedi periferiche dell'operatore economico il legale
rappresentante di cui al comma 1 nomina un "Funzionario alla
sicurezza designato", in possesso di sola cittadinanza italiana e di
abilitazione di livello adeguato ai fini della sicurezza. Il
"Funzionario alla sicurezza designato" e' alle dipendenze del
"Funzionario alla sicurezza".
4. Il legale rappresentante dell'operatore economico nomina, a
livello centrale e presso ciascuna sede periferica dell'operatore
economico, un sostituto "Funzionario alla sicurezza" e un sostituto
"Funzionario alla sicurezza designato". Essi sostituiscono i titolari
dell'incarico nei casi di assenza o impedimento.
5. La nomina del "Funzionario alla sicurezza", del "Funzionario
alla sicurezza designato" e di un sostituto di ciascuno di essi e'
soggetta alla preventiva approvazione dell'UCSe.
Art. 14
Compiti del legale rappresentante o del Funzionario alla sicurezza
della sede principale od unica dell'operatore economico
1. Il legale rappresentante, o, se delegato, il Funzionario alla
sicurezza della sede principale o unica dell'operatore economico:
a) ha l'obbligo di conoscere le disposizioni in materia di
protezione e tutela delle informazioni classificate, o coperte da
segreto di Stato, e di farle puntualmente applicare;
b) segnala tempestivamente all'UCSe ogni elemento suscettibile di
valutazione ai fini di cui all'art. 36, nonche' eventuali casi di
sospetta o accertata compromissione delle informazioni classificate;
c) dirige, coordina e controlla tutte le attivita' che riguardano
la protezione e la tutela delle informazioni, dei documenti e dei
materiali classificati, o coperti da segreto di Stato, trattati
nell'ambito dell'operatore economico, sia a livello centrale che
periferico;
d) assicura il controllo delle lavorazioni classificate o coperte
da segreto di Stato e la salvaguardia delle stesse dall'accesso di
personale non in possesso di abilitazione di sicurezza di livello
adeguato e, comunque, non autorizzato;
e) comunica semestralmente all'UCSe le lavorazioni classificate in
corso di esecuzione;
f) comunica all'UCSe i contratti classificati di cui l'impresa e'
affidataria;
g) coordina i servizi di sorveglianza e controllo delle
infrastrutture COMSEC ed EAD;
h) cura gli adempimenti relativi al rilascio dei NOS al personale
dell'operatore economico che ha necessita' di trattare informazioni
classificate a livello RISERVATISSIMO o superiore;
i) comunica all'UCSe ogni variazione riguardante la legale
rappresentanza, i componenti del Consiglio di amministrazione, il
direttore tecnico, l'Organizzazione di sicurezza, il possesso di
quote di partecipazione qualificate in rapporto al capitale sociale;
l) istruisce il personale abilitato alla trattazione di
informazioni classificate sulle disposizioni che regolano la materia;
m) comunica all'UCSe ogni evento che possa costituire minaccia alla
sicurezza e alla tutela delle informazioni classificate;
n) assicura la corretta osservanza delle procedure relative alle
visite da parte di persone estranee all'operatore economico nei siti
dove sono trattate informazioni classificate;
o) cura gli aspetti di sicurezza inerenti le trattative
contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni
classificate.
2. Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e' subordinato alla
frequenza, presso la Scuola di formazione del Dipartimento delle
Informazioni per la Sicurezza, di un apposito corso in materia di
protezione e tutela delle informazioni classificate o coperte da
segreto di Stato.
Art. 15
Organo di sicurezza presso gli operatori economici
1. Il complesso rappresentato dal legale rappresentante, ovvero dal
"Funzionario alla sicurezza", ove delegato, e dalla struttura di
sicurezza di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ovvero da quella di
cui al comma 3, costituisce l'Organo di sicurezza dell'operatore
economico.
2. Ove l'operatore economico abbia necessita' di trattare
informazioni classificate con sistemi EAD e COMSEC, il rappresentante
legale nomina altresi' un responsabile delle relative attivita',
denominato, rispettivamente, "Funzionario alla sicurezza EAD" e
"Funzionario COMSEC" e un "Custode del materiale CIFRA". In ragione
delle dimensioni dell'operatore economico, e tenuto conto delle
specifiche necessita' relative alla trattazione delle informazioni
classificate, gli incarichi di "Funzionario alla sicurezza EAD" e di
"Funzionario COMSEC" possono essere assegnati alla stessa persona cui
e' conferito l'incarico di "Funzionario alla sicurezza". Il
"Funzionario alla sicurezza EAD", il "Funzionario COMSEC" e il
"Custode del materiale CIFRA", ove nominati, fanno parte dell'Organo
di sicurezza di cui al comma 1.
Art. 16
Compiti del "Funzionario alla sicurezza designato" della sede
periferica dell'operatore economico
1. Il "Funzionario alla sicurezza designato" esegue, in materia di
protezione e tutela delle informazioni classificate, le disposizioni
impartite dal legale rappresentante o dal "Funzionario alla
sicurezza", ove delegato, e, relativamente all'ambito di propria
competenza, svolge i compiti indicati nell'articolo 14, salvo quelli
di cui alle lettere b), g) e i), che rimangono riservati al
"Funzionario alla sicurezza".
Art. 17
Strutture di sicurezza presso gli operatori economici
1. Nell'ambito degli operatori economici sono istituite apposite
strutture di sicurezza, in relazione al livello di segretezza e
all'ente originatore della documentazione che sono abilitate a
trattare e gestire.
2. Presso l'operatore economico che ha anche sedi periferiche:
a) a livello centrale, puo' essere istituita una delle seguenti
Segreterie principali di sicurezza, diretta e coordinata dal
Funzionario alla sicurezza:
1) «Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S»;
2) «Segreteria principale di sicurezza UE/S»;
3) «Segreteria principale di sicurezza»;
b) a livello periferico, puo' essere istituita una delle seguenti
Segreterie di sicurezza o Punti di controllo, diretti e coordinati
dal "Funzionario alla sicurezza designato":
1) «Segreteria NATO-UE/S»;
2) «Punto di controllo NATO-UE/S»;
3) «Segreteria di sicurezza UE/S».
3. Presso l'operatore economico che ha sede unica puo' essere
istituita una Segreteria di sicurezza di cui ai numeri 1) e 3) del
comma 2, lettera b), diretta e coordinata dal "Funzionario alla
sicurezza".
Art. 18
Attivita' ispettiva
1. Allo scopo di assicurare protezione e tutela alle informazioni
classificate l'UCSe procede, in via diretta o delegata, ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lett. s), ad attivita' ispettiva intesa ad
accertare l'esatta applicazione, da parte delle articolazioni
dell'Organizzazione nazionale di sicurezza presso amministrazioni,
enti ed operatori economici, delle disposizioni in materia di
rilascio e gestione delle abilitazioni di sicurezza, di trattazione e
gestione della documentazione classificata, di sicurezza fisica, EAD
e COMSEC.
2. L'UCSe procede altresi' a specifica attivita' ispettiva in caso
di violazione della sicurezza o compromissione di informazioni
classificate, quando l'Organo nazionale di sicurezza, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. g), lo
ritenga necessario in relazione alla rilevanza del caso concreto.
Capo III
Classifiche di segretezza e qualifiche di sicurezza
Art. 19
Classifiche di segretezza
1. Le classifiche di segretezza SEGRETISSIMO (SS), SEGRETO (S),
RISERVATISSIMO (RR) e RISERVATO (R), di cui all'articolo 42 della
legge, assicurano la tutela amministrativa di informazioni la cui
diffusione sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi della
Repubblica e sono attribuite per le finalita' e secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 4 del DPCM n. 7 del 12 giugno 2009.
2. La declassifica di un'informazione e' disposta dall'autorita'
che ha apposto la classifica ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
della legge, o da altro soggetto che, a richiesta, sia stato dalla
stessa a cio' autorizzato. L'Autorita' nazionale per la sicurezza
nella generalita' dei casi e gli organi di sicurezza di
un'amministrazione o ente sovraordinati a quello che ha originato
l'informazione, possono disporre la variazione o l'eliminazione della
classifica di segretezza attribuita alla medesima da un'autorita'
sottordinata.
3. L'originatore dell'informazione classificata assoggettata a
declassifica, variazione della classifica di segretezza o
eliminazione della stessa informa tempestivamente del provvedimento
gli altri soggetti detentori della medesima informazione, per le
conseguenti variazioni amministrative.
4. In relazione alle ipotesi di declassifica di cui all'articolo
42, commi 5 e 6, della legge, e per assicurare speditezza alle
relative procedure, previste al comma 5, la data di classificazione
di un'informazione deve essere annotata sull'informazione stessa,
contestualmente all'apposizione della classifica, mediante la
dicitura "classificato ... dal ..." opportunamente compilata.
5. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 42,
commi 5 e 6, della legge, l'autorita' che detiene l'informazione,
qualora riceva una richiesta di un soggetto pubblico o una istanza
motivata di accesso da parte di un privato portatore di un interesse
giuridicamente tutelato, ne da comunicazione all'originatore, che,
verificata la sussistenza dei presupposti, provvede in via
alternativa a:
a) prorogare i termini di efficacia del vincolo, ovvero richiedere
la proroga oltre i quindici anni al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della legge;
b) dichiarare l'avvenuta declassifica per decorso del termine,
ponendo in essere i conseguenti adempimenti.
Art. 20
Classifiche di segretezza internazionali e comunitarie
1. Le classifiche di segretezza internazionali e comunitarie sono
previste da trattati, convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni
comunque denominati, recepiti o a cui e' data attuazione in
conformita' alle norme previste dall'ordinamento.
Art. 21
Qualifiche di sicurezza
1. Le informazioni classificate appartenenti ad organizzazioni
internazionali e dell'Unione Europea ed a programmi intergovernativi
recano le qualifiche previste dai rispettivi trattati, convenzioni,
accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati.
Art. 22
Sicurezza delle lavorazioni classificate e deroghe al divieto di
divulgazione
1. Le lavorazioni classificate sono soggette al rispetto delle
procedure di sicurezza stabilite dal presente regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organo nazionale di sicurezza emana
le disposizioni applicative relative alle visite, da parte di persone
estranee, alle strutture dove vengono trattate informazioni
classificate di carattere industriale, nonche' relative ai trasporti
di materiali classificati, sia in ambito nazionale che
internazionale, anche connessi con l'esportazione, l'importazione e
il transito di materiali classificati.
3. L'UCSe verifica, mediante attivita' ispettiva, diretta o
delegata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. s), la corretta
applicazione delle norme preordinate alla protezione e alla tutela
delle informazioni classificate nel settore industriale.
4. L'UCSe autorizza la cessione di informazioni classificate nei
casi previsti dalla legge, da regolamenti, da Accordi internazionali
e da programmi intergovernativi industriali assoggettabili a licenza
globale di progetto.
Capo IV
Nulla osta di sicurezza per le persone fisiche
Art. 23
Classifiche di segretezza e funzione del NOS
1. La trattazione di informazioni classificate e' consentita
esclusivamente a coloro che hanno necessita' di conoscerle per lo
svolgimento del proprio incarico, funzione o attivita' e che siano a
conoscenza delle misure poste a tutela delle stesse e delle connesse
responsabilita'.
2. Per la trattazione di informazioni classificate RISERVATISSIMO,
SEGRETO o SEGRETISSIMO e' necessario il possesso del NOS. Il NOS e'
richiesto, per una determinata persona fisica, dal soggetto pubblico
o privato abilitato che intende impiegarla in attivita' che
comportano la trattazione di informazioni protette con classifica
superiore a RISERVATO. Il NOS per le persone fisiche e' altresi'
chiesto dall'amministrazione o ente nell'ambito della procedura per
la costituzione di un'organizzazione di sicurezza e dall'operatore
economico nell'ambito delle procedure di rilascio dell'abilitazione
di sicurezza industriale.
3. Ai fini del rilascio del NOS, i soggetti pubblici e privati
legittimati alla trattazione di informazioni classificate
definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni ed
esigenze funzionali, gli incarichi che comportano l'effettiva
necessita' di trattare informazioni protette dalla classifica di
SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO.
Art. 24
Autorita' competenti al rilascio del NOS
1. L'UCSe rilascia e revoca i NOS per qualsiasi livello di
classifica e qualifica.
2. Ferme restando le prerogative di direttiva e di coordinamento,
di consulenza e di controllo dell'UCSe, le funzioni di cui al comma 1
possono essere delegate ad articolazioni dell'Organizzazione
nazionale per la sicurezza con provvedimento del dirigente dell'UCSe,
sentito l'Organo nazionale di sicurezza, nei limiti e secondo le
modalita' di seguito indicate. In particolare, puo' essere delegato:
a) il Capo della Segreteria principale di sicurezza del Ministero
dell'Interno al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione
del NOS ovvero alla sospensione della procedura abilitativa, nei
confronti del personale con qualifica di Viceprefetto aggiunto, di
primo dirigente della Polizia di Stato, di primo dirigente del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco, di dirigente di seconda fascia
dell'amministrazione civile dell'Interno, nonche' del personale non
dirigenziale dell'amministrazione civile dell'Interno, della Polizia
di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
b) il Vice Capo del III Reparto-Area Sicurezza dello Stato Maggiore
dell'Esercito, il Direttore dell'Agenzia di Sicurezza della Marina
Militare, il Capo del Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica ed il Capo del II Reparto del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri al rilascio, al diniego, alla revoca ed
alla sospensione dei NOS, ovvero alla sospensione della procedura
abilitativa, nei confronti di:
b1) personale militare della rispettiva Forza Armata o Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri con grado inferiore a Generale di
Brigata o corrispondente;
b2) personale civile dipendente con qualifica di dirigente di
seconda fascia e con qualifica non dirigenziale;
c) il Capo Ufficio Generale del Segretario Generale della Difesa al
rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione dei NOS, ovvero
alla sospensione della procedura abilitativa, nei confronti del
personale civile dipendente con qualifica di dirigente di seconda
fascia e con qualifica non dirigenziale;
d) il Capo del II Reparto del Comando generale del Corpo della
Guardia di finanza al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla
sospensione dei NOS, ovvero alla sospensione della procedura
abilitativa, nei confronti del personale con grado inferiore a
Generale di Brigata.
3. Con i provvedimenti di cui al comma 2 puo' altresi' essere
delegata alle medesime autorita' l'attribuzione al NOS di qualifiche
di sicurezza internazionali.
4. Le autorita' delegate ai sensi del comma 2 dispongono la revoca
o la sospensione del NOS, o gli altri provvedimenti limitativi, nei
casi previsti dall'art. 37, previa acquisizione del parere vincolante
dell'UCSe, che puo' a tal fine, ove lo ritenga necessario, chiedere
un'integrazione della relativa istruttoria. Il parere dell'UCSe si
intende favorevolmente espresso, ove non intervenga nel termine di
sessanta giorni.
5. Dei provvedimenti adottati, con l'indicazione della classifica
di segretezza e delle qualifiche di sicurezza internazionali
accordate, nonche' delle eventuali limitazioni disposte, e' data
comunicazione all'UCSe.
Art. 25
Procedimento per il rilascio del NOS
1. Il NOS viene rilasciato a persone fisiche maggiorenni all'esito
di un procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla
possibilita' di conoscere informazioni, documenti, atti, attivita' o
cose protette dalle classifiche indicate all'art. 23, comma 2, ogni
soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alle
istituzioni della Repubblica, alla Costituzione ed ai suoi valori,
nonche' di rigoroso rispetto del segreto, ai sensi dell'articolo 9,
comma 4, della legge.
2. Il procedimento di rilascio del NOS e' condotto con modalita' e
criteri che consentano l'acquisizione ed il vaglio di elementi,
pertinenti e non eccedenti lo scopo, necessari ai fini della
valutazione dell'affidabilita' della persona in relazione a quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, della legge e dal presente
regolamento.
3. Il soggetto pubblico o privato legittimato a chiedere il
rilascio del NOS per l'impiego di una persona in attivita' che
comportano la trattazione di informazioni protette dalle classifiche
di cui al comma 1 ha l'obbligo di informare la persona interessata
della necessita' dell'accertamento. Il rifiuto dell'accertamento da
parte dell'interessato comporta la rinuncia al NOS e all'esercizio
delle funzioni per le quali esso e' richiesto, secondo quanto
previsto dall'art. 9, comma 8, della legge.
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