Legge n. 129/2011: libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. G.U. n. 181 del 05 agosto 2011.
Legge 2 agosto 2011, n. 129 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Gazzetta Ufficiale n. 181 del 05 agosto 2011.
Entrata in vigore del provvedimento: 06 agosto 2011
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni
urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per
il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei
cittadini di Paesi terzi irregolari, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 2011
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23
GIUGNO 2011, N. 89
All'articolo 1, al comma 1:
la lettera a) e' soppressa;
alla lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese
afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di
proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;
alla lettera f), le parole: «condizione per l'esercizio di un
diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per
l'esercizio di un diritto».
All'articolo 3, comma 1:
alla lettera c):
al numero 3), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole:
«di cui ai commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del
presente articolo»;
al numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le
parole: «ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo»;
alla lettera d):
al numero 2), capoverso comma 1-bis, al primo periodo, dopo le
parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le
seguenti: «del presente testo unico», al settimo periodo, le parole:
«di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 13, comma 3,» e all'ultimo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al numero 5), capoverso comma 5-ter, al terzo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo» e
all'ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-bis» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di trattenimento»
e' inserito il seguente periodo: «Il periodo di trattenimento
disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per
il trattenimento indicato dal comma 5»;
alla lettera e), capoverso articolo 14-ter:
le parole: «14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito).» sono
sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter. - (Programmi di rimpatrio
assistito).»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del
presente articolo»;
al comma 5, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato
di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte
penale intenazionale»;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis:
1) le parole: «sempreche' non sia intervenuta una decisione del
Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono
soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite
le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai
minori stranieri non accompagnati».
All'articolo 5, comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «mediante» e' inserita la
seguente: «corrispondente»;
alla lettera b), le parole: «nel conto dei residui, relative alla
predetta autorizzazione di spesa, che sono versate» sono sostituite
dalle seguenti: «nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative
alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro,
che e' versata».
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