Legge n. 129/2011: libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. G.U. n. 181 del 05 agosto 2011.



Legge 2 agosto 2011, n. 129 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Gazzetta Ufficiale n. 181 del 05 agosto 2011.

Entrata in vigore del provvedimento: 06 agosto 2011
Testo coordinato del decreto legge.
 
Art. 1 
  1. Il decreto-legge 23 giugno 2011,  n.  89,  recante  disposizioni
urgenti  per  il  completamento   dell'attuazione   della   direttiva
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari  e  per
il  recepimento  della  direttiva  2008/115/CE  sul   rimpatrio   dei
cittadini di Paesi terzi irregolari, e' convertito in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 2 agosto 2011 
 
Allegato  
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23
GIUGNO 2011, N. 89 

  All'articolo 1, al comma 1: 
    la lettera a) e' soppressa; 
    alla lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo  alle  spese
afferenti all'alloggio,  sia  esso  in  locazione,  in  comodato,  di
proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»; 
    alla lettera f), le parole: «condizione  per  l'esercizio  di  un
diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione  necessaria  per
l'esercizio di un diritto». 
  All'articolo 3, comma 1: 
    alla lettera c): 
      al numero 3), capoverso comma 4, lettera a),  dopo  le  parole:
«di cui ai commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti:  «del
presente articolo»; 
      al numero 9), capoverso comma  14,  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),»  sono  inserite  le
seguenti: «del presente articolo»; 
    alla lettera d): 
      al numero 2), capoverso comma 1-bis, al primo periodo, dopo  le
parole: «articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),»  sono  inserite  le
seguenti: «del presente testo unico», al settimo periodo, le  parole:
«di  cui  al  comma  3»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 13, comma 3,» e all'ultimo  periodo  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «del presente articolo»; 
      al numero 5), capoverso comma  5-ter,  al  terzo  periodo  sono
aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «del  presente  articolo»  e
all'ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-bis»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
      al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di trattenimento»
e'  inserito  il  seguente  periodo:  «Il  periodo  di  trattenimento
disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per
il trattenimento indicato dal comma 5»; 
    alla lettera e), capoverso articolo 14-ter: 
      le parole: «14-ter. (Programmi di rimpatrio  assistito).»  sono
sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter. -  (Programmi  di  rimpatrio
assistito).»; 
    al comma 2 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «del
presente articolo»; 
    al comma 5, alla lettera c) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «ovvero di un provvedimento di estradizione o di  un  mandato
di arresto europeo o di un mandato di arresto da  parte  della  Corte
penale intenazionale»; 
    e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis: 
      1) le parole: «sempreche' non sia intervenuta una decisione del
Comitato per  i  minori  stranieri  di  cui  all'articolo  33,»  sono
soppresse; 
      2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono  inserite
le seguenti: «previo  parere  positivo  del  Comitato  per  i  minori
stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero  ai
minori stranieri non accompagnati». 
  All'articolo 5, comma 2: 
    alla lettera a),  dopo  la  parola:  «mediante»  e'  inserita  la
seguente: «corrispondente»; 
    alla lettera b), le parole: «nel conto dei residui, relative alla
predetta autorizzazione di spesa, che sono versate»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel conto dei residui nell'esercizio 2011,  relative
alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120  milioni  di  euro,
che e' versata». 

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