La somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.

L'esercente un'attività di cibi e di bevande, è punito con l’arresto fino ad un anno nel caso in cui: somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcooliche a un minore degli anni 16 [...]



LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE A MINORI O A INFERMI DI MENTE.

L’art. 689 c.p. prevede la contravvenzione di somministrazione di bevande alcooliche a minori o infermi di mente. In particolare, l’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi e di bevande, è punito con l’arresto fino ad un anno nel caso in cui:

- somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcooliche a un minore degli anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.

È prevista la medesima pena per colui che pone in essere una delle predette condotte attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.

Tale pena tuttavia non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto è commesso più di una volta si applica oltre alla pena predetta anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l’ubriachezza la pena è aumentata.

La condanna comporta altresì la sospensione dall’esercizio.

Gli adolescenti e i minori in genere non possono neanche essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche (Legge 17 ottobre 1967 n. 977).

L'art. 689 c.p. (somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente) prevede una fattispecie penale qualificabile come reato proprio, che può essere commesso dall'esercente del locale pubblico, dai soggetti che possono risponderne a titolo di concorso col primo ai sensi dell'art. 110 c.p. (pena per coloro che concorrono nel reato) e anche dal dipendente che assuma di fatto il ruolo e l'iniziativa dell'esercente. (Cass. pen. n. 25480 del 12 marzo 2015).

E’ configurabile il reato di cui all’art. 689 c.p. nel caso in cui sia lo stesso consumatore a prelevare la bevanda ad esempio da un frigobar? Ai fini della configurazione dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 689 c.p. non sono indifferenti né la condotta di colui che fruisce della bevanda, né le modalità con le quali è venuto in possesso della stessa, modalità che certamente possono dipendere da "situazioni ambientali", essendo evidente che ben diversa è l'ipotesi in cui la bevanda venga consegnata dal gestore del locale, da quella in cui sia lo stesso consumatore ad appropriarsene, prelevandola da un frigobar o dagli scaffali di un supermercato. (Cass. n. 48744 del 94 novembre 2014).

Il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici o ad infermi di mente non è stato depenalizzato dal d.l. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con modif. in l. 8 novembre 2012 n. 189, il quale, pur avendo previsto come illecito amministrativo la vendita di bevande alcoliche a soggetti di età minore, con l'introduzione dell'art. 14 ter l. 30 marzo 2001 n. 125, ha tuttavia mantenuto come illecito penale quello previsto dall'art. 689, comma 1, c.p., rafforzandolo, anzi, nei suoi effetti afflittivi, con l'introduzione degli attuali commi secondo e terzo. (Cass. pen. 26 giugno 2013 n. 46334).

  • La responsabilità per il reato di cui all’art. 689 c.p. è ascrivibile anche al dipendente di uno stabilimento balneare?

La responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 689 c.p. è ascrivibile anche al dipendente di uno stabilimento balneare che, gestendo l'esercizio o agendo come rappresentante di fatto dell'esercente, abbia somministrato bevande alcooliche a un minore infrasedicenne. (Cass. pen. n. 25443 del 19 maggio 2015).

  • La condanna per il reato di cui all’art. 689 c.p. comporta sempre la sospensione dall’esercizio?

Sì, la condanna per il reato di cui all'art. 689 c.p. comporta sempre l'applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio, pur quando la pena inflitta sia inferiore ad un anno di arresto, fermo restando che la sua durata non può superare il limite stabilito ai sensi dell'art. 37 c.p.; il che, manifestamente, non si pone in contrasto con alcuno dei principi stabiliti dagli art. 1, 3, 4, 27, comma 3, 35 e 41 Cost. (Cass. pen. 26 giugno 2013 n. 46334).

  • Può valere ad escludere la responsabilità penale del gestore di un pubblico esercizio il fatto che la somministrazione di bevande alcoliche ai minori o ad infermi di mente sia stata effettuata in assenza del gestore?

No, non può valere ad escludere la penale responsabilità del gestore di un pubblico esercizio in ordine al reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli sedici o ad infermi di mente (art. 689 c.p.) il fatto che la somministrazione sia stata effettuata, in assenza di esso gestore, da un dipendente il quale si sia limitato a recepire l'affermazione dell'avventore di aver superato i sedici anni di età. (Cass. pen. 26 giugno 2013 n. 46334). Nella previsione normativa del reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente (art. 689 c.p.) non rientra solo il titolare dell'esercizio, ma anche chi, in maniera legittima o abusiva, gestisce per lui l'esercizio, sicchè anche la dipendente di un esercizio che vende alcolici è penalmente responsabile della vendita a minori. (Cass. pen. n. 27706 del 05 maggio 2011).

Risponde del reato di cui all'art. 689 c.p. (somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente) il gestore di un locale in cui un cameriere provvede a servire delle bevande alcoliche a soggetti minori, essendosi fidato della risposta dei minori di avere più di sedici anni di età, pur se egli non era presente nel locale, non potendo il gestore delegare al personale dipendente l'accertamento della effettiva età del consumatore, ma dovendo, invece, egli vigilare affinché i lavoratori alle sue dipendenze svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al riguardo loro fornite dal gestore.

Ai fini della configurazione del reato rileva il fatto che ad esempio nel bar vi siano cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche? Integra il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori (art. 689 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di gestore di bar, somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici; né, a tal fine, rileva il fatto che nel predetto bar vi siano cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che richiede la necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore. (Cass. pen. 02 dicembre 2010 n. 7021).

  • Integra comunque la contravvenzione di cui all’art. 689 c.p. il somministratore di bevande alcoliche che prenda solo atto della risposta positiva del minore sul superamento dell’età richiesta?

Integra la contravvenzione di somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 cod. pen.) la condotta di chi somministri bevande alcoliche al minore di anni sedici, limitandosi a prendere atto della risposta di quest'ultimo sul superamento dell'età richiesta. (Cass. pen. 05 maggio 2009 n. 27916).

  • Può essere responsabile della contravvenzione di cui all’art. 689 c.p. il responsabile di una società organizzatrice di una festa pubblica in ordine all’assunzione di sostanze alcoliche da parte di minorenni?

Deve essere cassata con rinvio la sentenza di condanna ex art. 689, 690 c.p. nei confronti della responsabile di una società organizzatrice di una festa pubblica in ordine all'assunzione di sostanze alcoliche da parte di minorenni allorchè non sia stato accertata la possibilità di controllare de visu (o comunque di persona) da parte dell'imputata dell'osservanza delle norme, che vietano che nei locali pubblici siano servite bevande alcoliche ai minorenni, o, qualora tale controllo non poteva essere esercitato direttamente dalla ricorrente, se non sia stato verificato se la stessa avesse impartito efficaci disposizioni ai suoi collaboratori in ordine all'osservanza del predetto precetto e se avesse, poi, esercitato vigilanza, volta a controllare l'esatto adempimento di tale obbligo da parte dei suoi sottoposti. (Cass. n. 17982 del 05 marzo 2013).

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