Sosta nei centri abitati con strisce blu: forme di tutela.

La normativa di riferimento è rinvenibile nell’ art. 7 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285/1992) , il quale disciplina la circolazione e la sosta nei comuni, stabilendo che tale regolamentazione è di competenza delle amministrazioni comunali.



FORME DI TUTELA IN RELAZIONE ALLA SOSTA NEI CENTRI ABITATI NELLE AREEE A PAGAMENTO DELIMITATE DALLE STRISCE BLU.

A cura dell'Avv. Augusto Careni

Contributo inviato in anteprima agli iscritti alla newsletter.

Ci occupiamo della sosta nei centri abitati nelle aree a pagamento delimitate dalle c.d. strisce blu. La normativa di riferimento è rinvenibile nell’ art. 7 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285/1992) , il quale disciplina la circolazione e la sosta nei comuni, stabilendo che tale regolamentazione è di competenza delle amministrazioni comunali, le quali devono stabilire le aree destinate al parcheggio del veicoli [lett. e)] e possono altresì individuare aree per il parcheggio a pagamento. Con riferimento a queste ultime negli ultimi tempi è tornato ad alimentarsi il dibattito sulle contravvenzioni elevate in riferimento alle aree delimitate dalle c.d. strisce blu. Due sono le questioni sulle quali porre l’attenzione.

1) Il mancato pagamento della sosta.

Chi parcheggia un veicolo nelle aree a pagamento senza apporre il relativo tagliando di pagamento (nella specie i c.d. “gratta e sosta” oppure il tagliando rilasciato dal parcometro o dall’addetto alla sosta) incorre nella sanzione prevista all’ art. 7, comma 14, C.d.s. , il quale prevede una sanzione amministrativa che può oscillare tra i 41,00 e i 168,00 euro.

2) Parcheggio protratto per un tempo superiore al pagamento corrisposto.

Caso ben diverso è quello di chi, dopo aver regolarmente parcheggiato il proprio veicolo, apponga il tagliando attestante il pagamento della sosta e che successivamente riprenda il veicolo in un tempo successivo alla scadenza del pagamento effettuato.

E’ applicabile anche in tale ipotesi la sanzione ex art. 7, comma 15, C.d.S. ?

Al riguardo il Ministero dei Trasporti con parere del 6 maggio 2015 ha chiarito la questione che era stata sottoposta dal Comune di Lecce mediante una richiesta di parere in merito.

Nella nota il Ministero chiarisce che nelle aree destinate a parcheggio in cui la sosta è consentita senza alcuna limitazione di tempo ma subordinata al pagamento di una relativa tariffa, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non comporta una violazione degli obblighi previsti dal codice della strada, ma configura una “inadempienza contrattuale”.

Quali le conseguenze in termini di sanzioni?

L’amministrazione comunale non dovrà applicare quindi la sanzione amministrativa prevista dall’ art. 7, comma 15, C.d.S , che può oscillare tra i 25 e i 99 euro, ma dovrà semplicemente procedere con il recupero delle somme dovute da parte dell’utente in relazione al tempo in cui ha sostato oltre il pagamento già corrisposto.

L’Amministrazione, laddove previsto dal proprio regolamento comunale, potrà inoltre applicare anche una penale sull’importo dovuto dall’utente e che potrà essere richiedere, al pari delle somme dovute per il protrarsi della sosta, con le procedure di riscossione coattive previste dalla legge.

Lasciare l’auto nelle all’interno delle strisce blu per soli pochi minuti oltre il tempo pagato oppure per un tempo molto più lungo produce gli stessi effetti?

Il primo aspetto da chiarire e che la norma in tal senso è equa, nel senso che chi riprende l’auto dalla sosta a pagamento oltre l’orario per il quale ha pagato, dovrà semplicemente corrispondere la differenza per il tempo effettivamente utilizzato e sulla base delle tariffe applicate nell’area di sosta.

Viene da chiedersi però se la norma prevede al riguardo un minimo di tolleranza nel computo del tempo oltre la scadenza del tagliando di pagamento.

Giova al riguardo la citata nota del Ministero dei Trasporti per il quale i comuni possono prevedere nel loro regolamento una “tolleranza” in caso di prolungamento della durata della sosta, senza che ciò comporti la necessità di integrare il ticket o il voucher prepagato rispetto alla tariffa oraria prestabilita.

Qualora poi l’amministrazione comunale preveda tale “tolleranza”, questa dovrà concorrere nella determinazione della quantificazione della somma da richiedere nell’azione per il recupero della tariffa non pagata.

Come tutelarsi dai verbali emessi dalla polizia municipale a fronte della semplice richiesta di pagamento della differenza sulla tariffa non pagata?

Le strade per tutelare il proprio diritto a non ricevere una sanzione amministrativa ex art. 7, comma 15, C.d.S. (da 25 a 99 euro) sono 2:

- Il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata comminata la sanzione (entro 30 giorni dalla notifica del verbale);

- Il ricorso al Prefetto del capoluogo di provincia in cui è stata comminata la sanzione (entro 60 giorni dalla notifica del verbale).

Fai una domanda