Art. 2026 Codice Civile. Pegno.
2026. Pegno.
La costituzione in pegno [c.c. 2784] di un titolo nominativo [c.c. 2786] può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente [c.c. 2014, 2352].
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura [c.c. 2013].