Art. 2027 Codice Civile. Ammortamento.
2027. Ammortamento.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all'ordine [c.c. 2016].
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'articolo 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione [c.p.c. 119].
L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo [c.c. 2019] (1).
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(1) Per quanto riguarda l'ammortamento dei libretti di risparmio vedi gli artt. da 1 a 14, L. 30 luglio 1951, n. 948. Vedi, anche, gli artt. 89-93, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e gli artt. 69-74, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), nonché l'art. 5, quarto comma, R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071, recante disposizioni eccezionali per la ricostruzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari.