Art. 2033 Codice Civile. Indebito oggettivo.

2033. Indebito oggettivo.

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato [c.c. 1185, 1463, 2039] (1). Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi [c.c. 1282] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda [c.c. 1148, 2036].

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(1) Vedi l'art. 39, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).