Art. 2036 Codice Civile. Indebito soggettivo.

2036. Indebito soggettivo.

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito [c.c. 1189].

Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento [c.c. 1282], se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede [c.c. 1147, 2033, 2039].

Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore [c.c. 1203, n. 5, 2900].