Art. 2041 Codice Civile. Azione generale di arricchimento.

2041. Azione generale di arricchimento.

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona [c.c. 1769] è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale(1).

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda [c.c. 2037, 2038].

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(1) Vedi l'art. 67, L. camb. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736) e l'art. 59, L. ass. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669).