Art. 2050 Codice Civile. Responsabilitą  per l'esercizio di attivitą  pericolose.

2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [c.c. 2054] (1).

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(1) Per quanto riguarda il risarcimento dei danni derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare vedi la L. 31 dicembre 1962, n. 1860. I reati previsti in detta legge sono esclusi dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34, L. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio-4 marzo 1992, n. 79 (Gazz. Uff. 11 marzo 1992, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.