Art. 2051 Codice Civile. Danno cagionato da cosa in custodia.
2051. Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [c.c. 1218, 1256] (1).
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.