Art. 2055 Codice Civile. Responsabilitą  solidale.

2055. Responsabilità solidale.

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno [c.c. 1294; c.p. 187].

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate [c.c. 1299].

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.