Art. 2062 Codice Civile. Esercizio professionale delle attivitą  economiche.

2062. Esercizio professionale delle attività economiche.

L'esercizio professionale delle attività economiche [Cost. 41; c.c. 2082, 2247] è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative] (1).

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(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.