Art. 2070 Codice Civile. Criteri di applicazione.

2070. Criteri di applicazione.

[L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore [c.c. 2082] (1).

Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività (2).

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività] [preleggi 13] (3).

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19-26 giugno 1969, n. 105 (Gazz. Uff. 20 luglio 1968, n. 184), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma (criteri di applicazione del contratto collettivo), in riferimento all'articolo 39, primo comma, Cost.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19-26 giugno 1969, n. 105 (Gazz. Uff. 20 luglio 1968, n. 184), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma (criteri di applicazione del contratto collettivo), in riferimento all'articolo 39, primo comma, Cost.

(3) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.