Art. 2078 Codice Civile. Efficacia degli usi.
2078. Efficacia degli usi.
[In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge [preleggi 8].
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro] (1).
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(1) Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.