Art. 2083 Codice Civile. Piccoli imprenditori.

2083. Piccoli imprenditori.

Sono piccoli imprenditori (1) i coltivatori diretti del fondo [c.c. 1647, 2139, 2221], gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [Cost. 45; c.c. 1330, 1368, 2202, 2214] (2).

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(1) Vedi l'art. 10, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

(2) Vedi la L. 8 agosto 1985, n. 443, sull'artigianato, la L. 5 ottobre 1991, n. 317, recante provvidenze per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e l'art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.. I piccoli imprenditori di cui al presente articolo sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.