Art. 2087 Codice Civile. Tutela delle condizioni di lavoro.

2087. Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37] (1).

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(1) Per l'igiene del lavoro, vedi il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Per la prevenzione degli infortuni, vedi il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Per la tutela della libertà e dignità dei lavoratori e della libertà sindacale vedi la L. 20 maggio 1970, n. 300, c.d. statuto dei lavoratori. La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 103 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 41 Cost.