Art. 2195 Codice Civile. Imprenditori soggetti a registrazione.

2195. Imprenditori soggetti a registrazione. (1)

Sono soggetti all'obbligo [c.c. 2194, 2200] dell'iscrizione nel registro delle imprese [c.c. 2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709] (2) gli imprenditori [c.c. 2201, 2202, 2205] che esercitano [c.c. 2308, 2556, 2564, 2566]:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [c.c. 2135];

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [c.c. 2203];

3) un'attività di trasporto per terra [c.c. 1678], per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria [c.c. 1834] (3) o assicurativa [c.c. 1882, 1883];

5) altre attività ausiliarie delle precedenti [c.c. 1754].

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali [c.c. 320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [c.c. 836; disp. att. c.c. 200] (4).

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(1) Vedi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(2) Vedi l'art. 160, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

(3) Vedi l'art. 3, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).