Art. 2208 Codice Civile. Responsabilitą personale dell'institore.
2208. Responsabilità personale dell'institore.
L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto [c.c. 2204] (1).
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(1) Vedi, anche, l'art. 9, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669); l'art. 12, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736); gli artt. 227 e 236, n. 2, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) nonché l'art. 6, L. 24 novembre 1981, n. 689 di modifica al sistema penale.