Art. 2214 Codice Civile. Libri obbligatori e altre scritture contabili.
2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili.
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [c.c. 2195, 2205] deve tenere il libro giornale [c.c. 2215, 2216] e il libro degli inventari [c.c. 2217; disp. att. c.c. 200] (2).
Deve altresì tenere le altre scritture [c.c. 1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (3) e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [c.c. 2220, 2560, 2709, 2711].
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2221].
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(1) Vedi l'art. 13, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, recante approvazione della legge delle tasse sui contratti di Borsa, e l'art. 25, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.
(2) Per quanto riguarda la tassa di concessione governativa dovuta per la vidimazione dei libri commerciali, vedi il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
(3) Vedi l'art. 55, n. 3, L. 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio, l'art. 90, secondo comma, R.D. 4 agosto 1913, n. 1068, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della suddetta legge; la L. 10 giugno 1978, n. 295 in materia di assicurazione contro i danni e la L. 22 ottobre 1986, n. 742, in materia di assicurazioni private sulla vita.