Art. 2220 Codice Civile. Conservazione delle scritture contabili.
2220. Conservazione delle scritture contabili. (1)
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione [c.c. 2312, 2457].
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti [c.c. 2214] (2).
Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (3).
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(1) Vedi il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamenti delle imposte sui redditi.
(2) In materia di assicurazioni private vedi, anche, l'art. 22, primo comma, R.D. 4 gennaio 1925, n. 63 e la L. 22 ottobre 1986, n. 742.
(3) Comma aggiunto dall'art. 7-bis, quarto comma, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con L. 8 agosto 1994, n. 489. Il nono comma dello stesso articolo ha disposto che le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Ha disposto, inoltre, che con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.