Art. 2224 Codice Civile. Esecuzione dell'opera.

2224. Esecuzione dell'opera.

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite [c.c. 1662] dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni [c.c. 1454].

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [c.c. 1373, 2227], salvo il diritto al risarcimento dei danni [c.c. 1218].