Art. 2238 Codice Civile. Rinvio.

2238. Rinvio.

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa [c.c. 2082], si applicano anche le disposizioni del titolo II (1).

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

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(1) Vedi la L. 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.