Art. 2278 Codice Civile. Poteri dei liquidatori.
2278. Poteri dei liquidatori.
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali [c.c. 2280] e fare transazioni e compromessi [c.c. 1965; c.p.c. 806, 807, 808, 809].
Essi rappresentano la società anche in giudizio [c.c. 2266; c.p.c. 75].