Art. 2286 Codice Civile. Esclusione.
2286. Esclusione.
L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze [c.c. 24, 1455] delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale [c.c. 2253], nonché per l'interdizione [c.c. 414], l'inabilitazione [c.c. 415] del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 19, n. 1, 28, 29, 32].
Il socio che ha conferito nella società la propria opera [c.c. 2263, 2295, n. 7] o il godimento di una cosa [c.c. 2254] può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società [c.c. 1465, 2254, 2287, 2524].