Art. 2289 Codice Civile. Liquidazione della quota del socio uscente.

2289. Liquidazione della quota del socio uscente.

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio [c.c. 2307], questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota [c.c. 2270, 2284, 2285].

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto [c.c. 2529] (1).

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(1) In materia di imposta sulle concessioni e donazioni vedi l'art. 18, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.