Art. 2303 Codice Civile. Limiti alla distribuzione degli utili.
2303. Limiti alla distribuzione degli utili.
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti [c.c. 2321, 2433, 2621, n. 2].
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (1).
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(1) Vedi la L. 11 febbraio 1952, n. 74, sulla rivalutazione per conguaglio monetario, che consente agli imprenditori commerciali, alle società, anche se non esercitano una attività commerciale, e agli altri enti tenuti a redigere il bilancio a procedere alla rivalutazione per conguaglio monetario delle attività esistenti nel loro patrimonio.