Art. 2306 Codice Civile. Riduzione di capitale.

2306. Riduzione di capitale.

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita, soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine [c.c. 2964] nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione [c.c. 2188, 2623, n. 1; disp. att. c.c. 99, 100, 101, 101-bis].

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia [c.c. 1179, 2445, 2503; c.p.c. 119].