Art. 2320 Codice Civile. Soci accomandati.

2320. Soci accomandanti.

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari [c.c. 2318]. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale [c.c. 1292] verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali [c.c. 38, 41, 2291] e può essere escluso a norma dell'articolo 2286 [c.c. 2313, 2314, 2317, 2318] (1).

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza consultando i libri [c.c. 2261, 2489] e gli altri documenti della società [c.c. 2623, n. 3].

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(1) Vedi l'art. 147, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267); e la L. 23 dicembre 1982, n. 947, sulla regolarizzazione delle società di fatto.