Art. 2323 Codice Civile. Cause di scioglimento.

2323. Cause di scioglimento.

La società si scioglie [c.c. 2250, 2711], oltre che per le cause previste nell'articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari [c.c. 2318], sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno [c.c. 2284].

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione [c.c. 2468]. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario [c.c. 2272, n. 4].