Art. 2327 Codice Civile. Ammontare minimo del capitale.

2327. Ammontare minimo del capitale.

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro (1).

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(1) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.