Art. 2394 Codice Civile. Responsabilitą verso i creditori sociali.
2394. Responsabilità verso i creditori sociali.
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale [c.c. 2409, 2509].
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti [c.c. 2949].
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria [c.c. 2901] quando ne ricorrono gli estremi [c.c. 2393, 2393-bis, 2395] (1).
-----------------------
(1) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 1 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.