Art. 2429 Codice Civile. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio.

2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio (1).

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (2), con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma (3).

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (4), durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

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(1) Si veda nota al Capo V.

(2) L'art. 37, c. 17, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha inserito, dopo le parole «al collegio sindacale», le parole «e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti»

(3) L’art. 37, c. 17, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha eliminato il secondo periodo del comma che disponeva: «Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter». Tale periodo, a norma dell'art. 2, c. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, aveva sostituito il precedente che disponeva: «Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile».

(4) L’art. 37, c. 17, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha sostituito le parole «del controllo contabile» con le parole «della revisione legale dei conti».