Art. 2435 bis Codice Civile. Bilancio in forma abbreviata.

2435-bis. Bilancio in forma abbreviata (1) (2).

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro (3);

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro (4);

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (5).

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b),B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)(6)

[Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.(7)]

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1) (8).

Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione (9).

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (10).

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

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(1) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al Capo V.

(2) L'articolo 1 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153.

(3) Numero così sostituito dal comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 6 dello stesso decreto. Il testo precedentemente in vigore - in cui l’originario importo di 3.125.000 euro era stato modificato dall'art. 1, D.Lgs. 7 novembre 2006, n. 285 - era il seguente: «1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro».

(4) Numero così sostituito dal comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 6 dello stesso decreto. Il testo precedentemente in vigore - in cui l’originario importo di 6.250.000 euro era stato modificato dall'art. 1, D.Lgs. 7 novembre 2006, n. 285 - era il seguente: «2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro».

(5) Comma così modificato dall’art. 6, comma 12, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.».

(6) Comma così modificato dall’art. 6, comma 12, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b),B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c) voci D19(a), D19(b), D19(c)».

(7) Comma abrogato dall’art. 6, comma 12, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015.

(8) Comma modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, a decorrere dal 1° gennaio 2005 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 dello stesso decreto. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 6, comma 12, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.Lgs. n. 139/2015 era il seguente: «Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto D.Lgs. n. 394/2003 era il seguente: «Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.».

(9) Comma inserito dal comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 6 dello stesso decreto. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, comma 12, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 139/2015 era il seguente: «Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.».

(10) Comma inserito dall’art. 6, comma 12, lett. f), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015.