Art. 2482 bis Codice Civile. Riduzione del capitale per perdite.

2482-bis. Riduzione del capitale per perdite. (1) (2)

[I]. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
[II]. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (3) . Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
[III]. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
[IV]. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (4) . In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (5) nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio (6)
[V]. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori (7) .
[VI]. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446 (8) .
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[1] V. nota al Capo VII.
[2] Con riferimento alle misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, v. le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale di cui all’art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv., con modif., inl. 5 giugno 2020, n. 40, come sostituito dall’art. 1, comma 266,  l. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
[3] Le parole «o del revisore» sono state sostituite dalle parole «o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 29, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.
[4] Le parole «deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate» sono state sostituite alle parole «l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate» dall'art. 3 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 51vv)d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.
[5] Le parole «o il revisore» sono state sostituite dalle parole «o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 29, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.
[6]  Per la sospensione degli obblighi di cui al presente comma vedi l'art. 8, comma 1, d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147.
[7] Per la sospensione degli obblighi di cui al presente comma vedi l'art. 8, comma 1, d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147.
[8] Per la sospensione degli obblighi di cui al presente comma vedi l'art. 8, comma 1, d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147