Art. 2482 ter Codice Civile. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.

2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale. (1)(2) (3)

[I]. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
[II]. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
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[1] V. nota al Capo VII.
[2] Con riferimento alle misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, v. le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale di cui all’art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv., con modif., inl. 5 giugno 2020, n. 40, come sostituito dall’art. 1, comma 266,  l. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
[3]  Per la sospensione degli obblighi di cui al presente articolo vedi l'art. 8, comma 1, d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 14.