Art. 2497 quinquies Codice Civile. Finanziamenti nell'attivitą  di direzione e coordinamento.

2497-quinquies. Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento.

Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467 (1).

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(1) Il Capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2505 a 2510, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo IX, comprendente gli articoli da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 5 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153.