Art. 251 Codice Civile. Autorizzazione al riconoscimento.
251. Autorizzazione al riconoscimento (1).
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice (2).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo precedente, già sostituito dall'art. 103, L. 19 maggio 1975, n. 151, disponeva: «Riconoscimento di figli incestuosi. I I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui. II Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio».
(2) L'art. 22, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito le parole: «tribunale per i minorenni», con la parola: «giudice»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.