Art. 2518 Codice Civile. Responsabilitą  per le obbligazioni sociali.

2518. Responsabilità per le obbligazioni sociali.

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (1) (2).

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(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

(2) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell'art. 2513 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.