Art. 2529 Codice Civile. Acquisto delle proprie quote o azioni.
2529. Acquisto delle proprie quote o azioni.
L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato [c.c. 2357, 2537] (1) (2).
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(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.
(2) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell'art. 2522 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.